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Repressione dei comportamenti anticoncorrenziali

Autorità indipendenti

1. Ricorso giurisdizionale. Provvedimenti dell'A.G.C.M.. Sindacato giurisdizionale. Limiti. 2. Autorità Garante della Concorrenza e dei Mercati. Strumenti sanzionatori e di controllo. Individuazione del c.d. mercato rilevante. Efficacia probatoria dei c.d. programmi di clemenza.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 24 ottobre 2014, n. 05278

Principio

1. Ricorso giurisdizionale. Provvedimenti dell'A.G.C.M.. Sindacato giurisdizionale. Limiti.
1.1. In sede di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in relazione alla definizione del mercato rilevante, il giudice amministrativo può esercitare soltanto un sindacato di legittimità, che non si estende al merito, dovendo valutare i fatti, al fine di accertare se la ricostruzione di essi operata dall’Autorità risulti immune da travisamenti e vizi logici, e accertare che le disposizioni giuridiche siano state correttamente individuate, interpretate e applicate. Nel caso in cui residuino margini di opinabilità in relazione ai concetti indeterminati, il giudice amministrativo non può comunque sostituirsi all’A.G.C.M. nella definizione del mercato rilevante (in questo senso da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4228; si veda anche Cons. Stato, sez, VI, 12 febbraio 2007, n. 550).
1.2. In sede di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il sindacato giurisdizionale è consentito nei limiti in cui la valutazione dell’Autorità contrasta con il principio di ragionevolezza tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521)

2. Autorità Garante della Concorrenza e dei Mercati. Strumenti sanzionatori e di controllo. Individuazione del c.d. mercato rilevante. Efficacia probatoria dei c.d. programmi di clemenza.
2.1. In materia di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in presenza di accertamenti aventi ad oggetto intese anticoncorrenziali, l'individuazione dell’ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta il coordinamento tra imprese concorrenti, è logicamente successiva rispetto all’individuazione dell’intesa ed è funzionale soltanto alla verifica del grado di offensività dell’intesa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4230 del 2014, cit). Qualora, invece, l’Autorità contesti operazioni di concentrazione e di comportamenti abusivi l’individuazione del mercato rilevante costituisce un’operazione logica del tutto preliminare in quanto l’ambito del mercato rilevante costituisce ex se uno dei presupposti dell’illecito, valendo a delimitare l’ambito nel quale l’intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4228 del 2014, cit.).
2.2. Ai fini dell'individuazione del mercato rilevante da parte dell'A.G.C.M. la circostanza che le imprese non siano presenti in tutti gli ambiti del mercato definito non incide, alla luce della tipologia di illecito contestato, sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità. Allo stesso modo non occorre la presenza di tutte le imprese coinvolte nella procedura per la corretta operatività della teoria dei multimarkets contacts. Quest’ultima presuppone esclusivamente la coesistenza di più mercati distinti e contigui, nell’ambito dei quali possono realizzarsi i fenomeni di ritorsione che concorrono ad assicurare la stabilità dell’intesa in condizioni di multimarket contacts.
2.3. In materia di controlli dell'A.G.C.M., in ordine alla forza probante dello strumento dei programmi di clemenza, pur non potendosi ritenere che le dichiarazioni del denunciante nell’ambito di detto strumento possano costituire di per sé prova piena dell’esistenza dell’accordo collusivo, nondimeno a tali dichiarazioni deve essere riconosciuto un valore probatorio non trascurabile (cfr. Tribunale di primo grado CE, sentenza 13 luglio 2011 in causa T-59/07, Polimeri Europa).

Cons. St., Sez. 6, 24 ottobre 2014, n. 05278
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