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Reiterazione del vincolo espropriativo

Espropriazione per pubblica utilità

Atti di pianificazione generale. Reiterazione del vincolo espropriativo. Motivazione lenticolare. Necessità.
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 2, Sentenza 24 settembre 2014, n. 02347

Principio

Atti di pianificazione generale. Reiterazione del vincolo espropriativo. Motivazione lenticolare. Necessità.
1. Il principio giurisprudenziale della necessità della motivazione in caso di reiterazione del vincolo (poi espressamente disposto dall'art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 327 del 2001) è stato affermato quale temperamento dell'altro principio per il quale un atto di pianificazione generale - tranne i casi di incidenza su posizioni consolidate da giudicati o da convenzioni di lottizzazione - non ha bisogno di una motivazione ulteriore rispetto a quella che si esprime con i criteri posti a sua base. Da ciò consegue che, poiché l'art. 2 della legge n. 1187 del 1968 aveva previsto la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio per il decorso del quinquennio in assenza della dichiarazione della pubblica utilità,  l'esercizio del potere di reiterazione del vincolo possa essere esercitato solo sulla base di una idonea istruttoria e di una adeguata motivazione che faccia escludere un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti, occorrendo l'effettiva cura di un pubblico interesse.
2. Nel reiterare un vincolo espropriativo in uno strumento urbanistico, l'Amministrazione deve indicare la ragione che la induce a scegliere nuovamente proprio l'area sulla quale la precedente scelta si era appuntata: la reiterazione del vincolo espropriativo, sic et simpliciter, non è dunque consentita, dovendo l'Amministrazione evidenziare l'attualità dell'interesse pubblico da soddisfare, in quanto si va ad incidere sulla sfera giuridica di un proprietario che già per un quinquennio è stato titolare di un bene suscettibile di dichiarazione di pubblica utilità e successivamente di esproprio  ( Cons. Stato Sez. IV, dec. n. 159 del 1994).

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 2, 24 settembre 2014, n. 02347
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