Accedi a LexEureka

Regolarizzazione della documentazione

Contratti pubblici

Regolarizzazione ed integrazione della documentazione in caso di oscurità od equivocità delle clausole del bando.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 2, Sentenza Breve 1 luglio 2013, n. 01075

Principio

1. Sulla regolarizzazione documentale in materia di partecipazione alle gare.

E' consentita la regolarizzazione della documentazione inerente la dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali ex art. 38 d. lgs. n. 163/2006 nel caso in cui:
- la clausola contenuta nella lex specialis sia di oscura interpretazione ed induce a ritenere che l'onere dichiarativo ex art. 38 richiesto dal bando si riferisca, vista la sua collocazione sistematica nella legge di gara, a determinati concorrenti piuttosto che ad altri (consorzi, società, ecc...);
- abbiano omesso la dichiarazione quasi tutti i concorrenti.

2. Sul rapporto fra regolarizzazione ed affidamento dei partecipanti alla gara. 
Tutte le disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara per la scelta del contraente concorrono o formare la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la "lex specialis", per cui in caso di oscurità ed equivocità 
o erroneità attribuibile alla stazione appaltante, un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, restando il concorrente dispensato dal ricostruire ulteriori ed inespressi significati (cfr. CGARS n. 1515/2010).

3. Sul rapporto tra regolarizzazione e principio del favor partecipationis in caso di clausole equivoche.

3.1. In caso di clausole equivoche o di dubbio significato, deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella dalla quale derivino ostacoli: ciò anche al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso per l'amministrazione (Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5064).
3.2. Va tutelato il legittimo affidamento del concorrente in tutti quei casi in cui l'errore non sia imputabile al privato ma alla stazione appaltante che configuri clausole e dichiarazioni in maniera poco chiara e corretta.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 2, 1 luglio 2013, n. 01075
Caricamento in corso