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Referenze bancarie

Contratti pubblici

1. Dimostrazione della capacità economico-finanziaria. Allegazione di una sola referenza bancaria. Sufficienza. 2. Soccorso istruttorio nelle gare pubbliche
T.A.R. Basilicata, Sez. 1, Sentenza Breve 25 gennaio 2014, n. 00103

Principio

1. Dimostrazione della capacità economico-finanziaria. Allegazione di una sola referenza bancaria. Sufficienza.
Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, risulta sufficiente anche l’allegazione di una sola referenza bancaria (sul punto cfr. per es. TAR Basilicata Sent. n. 886 del 21.12.2009, che richiama C.d.S. Sez. V n. 2180 del 22.4.2002; TAR Lazio Sez. III n. 3874 del 3.5.2007, n. 3780 del 27.4.2007 e nn. 2661 e 2663 del 27.3.2007; TAR Napoli Sez. I n. 4406 del 16.5.2006; TAR Piemonte Sez. I n. 717 dell’1.2.2006; TAR Milano Sez. III n. 9015 del 21.12.2000), sia perché l’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 statuisce che la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata, alternativamente alle referenze bancarie, con la dichiarazione concernente il fatturato globale o l’importo delle forniture identiche a quelle oggetto della gara realizzate negli ultimi tre esercizi, sia perché le attestazioni bancarie risultano generiche e non impegnative per le banche che le rilasciano e perciò la presentazione di due referenze bancarie non fornisce alla stazione appaltante maggiori garanzie rispetto all’esibizione di una sola referenza bancaria.

2. Soccorso istruttorio nelle gare pubbliche.
Quando un'impresa concorrente a gara pubblica alleghi, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, due referenze bancarie così come richiesto dalla lex specialis di gara, ma una di tali referenze nel corpo non indichi il nominativo e/o ragione sociale di tale documento, molto probabilmente a causa di una mera dimenticanza del funzionario bancario, di fronte ad un tale grave, preciso e significativo indizio, la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, deve chiedere all'impresa concorrente di far integrare la suindicata lacuna mediante il rilascio da parte della stessa banca di un ulteriore atto, che precisi espressamente anche che la precedente referenza fosse stata rilasciata in favore della stessa impresa. Dal momento che l'impresa concorrente ha presentato due referenze bancarie, come prescritto dalla lex specialis, la predetta integrazione non viola il principio della par condicio, ma al contrario risulta coerente con l’altro principio fondamentale in tema di procedimenti di evidenza pubblica di favore la più ampia partecipazione, per selezionare il migliore offerente.

T.A.R. Basilicata, Sez. 1, 25 gennaio 2014, n. 00103
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