Accedi a LexEureka

Rapporto di adozione: diniego di accesso ai dati.

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giurisdizione e competenza

Sulla legittimità del diniego di accesso ai dati relativi ad un rapporto di adozione.
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza 8 ottobre 2018, n. 01269

Premassima

1. Deve rilevarsi legittimo il diniego di accesso ai dati relativi ad un rapporto di adozione, potendo solo l’A.G.O. rimuovere il relativo divieto.

Principio

1. Deve rilevarsi legittimo il diniego di accesso ai dati relativi ad un rapporto di adozione, potendo solo l’A.G.O. rimuovere il relativo divieto.

In materia di accesso ai documenti, il Collegio ha osservato che il relativo diritto è escluso nei casi in cui la legge preveda un divieto di divulgazione dei dati contenuti nei documenti di cui si intenda ottenere l’ostensione, ai sensi dell' art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990. In particolare l' art. 28, comma 3, della l. n. 184 del 1983 prevede un divieto di divulgazione degli atti da cui possano ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione, che solo attraverso la autorizzazione della A.G.O. può essere rimosso. Dalla norma citata si desume che è soltanto in capo al G.O. che viene rimessa in sede di volontaria giurisdizione la tutela della riservatezza dell’adottato. Sicché è soltanto alla giurisdizione ordinaria che spetta, eventualmente, sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione in oggetto innanzi alla Consulta, allorquando si pronunci o come giudice della tutela e/o in sede di volontaria giurisdizione. Nel caso di specie, pertanto, si addiviene al riconoscimento della legittimità del diniego di accesso ai dati relativi ad un rapporto di adozione, atteso che incombe solo sull' Autorità Giudiziaria Ordinaria, la possibilità di rimuovere il relativo divieto.

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 8 ottobre 2018, n. 01269
Caricamento in corso