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Rapporti tra scuole di specializzazione e dottorati di ricerca.

Istruzione pubblica

Sull'illegittimità dell'esclusione da una scuola di specializzazione per incompatibilità con un dottorato di ricerca.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, Sentenza Breve 27 settembre 2018, n. 01652

Premassima

1. E’ illegittima l’esclusione da una scuola di specializzazione disposta per incompatibilità con un dottorato di ricerca.

Principio

1. E’ illegittima l’esclusione da una scuola di specializzazione disposta per incompatibilità con un dottorato di ricerca.

Ai fini di uan procedura selettiva, in riferimento ai rapporti di compatibilità o meno tra una scuola di specializzazione e un dottorato di ricerca, il Collegio rileva che la concreta applicazione del regime giuridico previsto per le selezioni pubbliche impone l’individuazione di un punto di equilibrio tra la doverosa attuazione delle disposizioni normative e il relativo grado di diligenza del concorrente nel conoscere la lex specialis, da un lato, e il ragionevole affidamento che lo stesso concorrente matura rispetto alla portata letterale delle prescrizioni statuite nell’atto amministrativo generale e rispetto ai moduli di domanda ivi allegati, dall'altro. Infatti, nel caso di specie, il bando relativo alla procedura selettiva non indica tra i presupposti l’incompatibilità derivante dall’eventuale partecipazione ad un dottorato di ricerca, ma si limita a richiedere, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. h), la dichiarazione “di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia” e il modulo di domanda, allegato alla lex specialis, si conforma a tale disposizione. Ad ulteriore supporto di quanto osservato, si evidenzia che in ogni caso il regime delle incompatibilità consente all’interessato la possibilità di scelta tra due alternative, che nel caso di specie non è stata riconosciuta, stante la notifica alla ricorrente dell'esclusione, in esito al contraddittorio procedimentale. Alla luce di quanto osservato, pertanto, il Consesso addiviene a sostenere l' illegittimità dell’esclusione da una scuola di specializzazione disposta per incompatibilità con un dottorato di ricerca, visto che la lex specialis prevede solo l’incompatibilità con la partecipazione ad altre scuole di specializzazione.


T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, 27 settembre 2018, n. 01652
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