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Ragioni di inammissibilità del ricorso

Giustizia amministrativa

Effetti della mancata censura di ciascuno dei motivi che sorreggono il provvedimento impugnato
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, Sentenza Breve 10 ottobre 2013, n. 04555

Principio

1. Effetti della mancata censura di ciascuno dei motivi che sorreggono il provvedimento impugnato.
Qualora la motivazione dell’atto amministrativo impugnato sia basata su più ragioni, la mancata formulazione di una specifica censura contro ciascun motivo, rende inammissibile il gravame, atteso che l’accoglimento dei motivi di ricorso volti a censurare alcuni dei motivi su cui si fonda l’atto impedirebbe ugualmente il suo annullamento, in quanto la determinazione resterebbe validamente sorretta dalla residua motivazione.
2. Inammissibilità del ricorso notificato direttamente ad un Istituto scolastico, invece che tramite l’Avvocatura di Stato.
La notifica del ricorso amministrativo ad un Istituto scolastico non deve avvenire direttamente presso la sede (nel qual caso il ricorso è inammissibile), ma per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato come sancito dall’art. 1 della legge n. 260/1958 da applicarsi in combinato disposto con l’art. 41 comma 2 c.p.a..

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, 10 ottobre 2013, n. 04555
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