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Raggruppamento temporaneo di imprese: rimessa all'Adunanza plenaria la questione relativa alle quote di esecuzione di lavori.

Contratti pubblici

Sulla rimessione all’Adunanza plenaria della questione se è consentito o meno ad un’impresa componente il raggruppamento temporaneo di ridurre la propria quota di esecuzione di lavori.
Cons. St., Sez. 5, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 18 ottobre 2018, ord. n. 05957

Premassima

1. In riferimento alla questione se è consentito o meno ad un’impresa componente di un raggruppamento temporaneo di imprese, avente il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nell'ipotesi in cui il ridetto raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione tali da coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori, si richiede l'intervento dell' Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Principio

1. In riferimento alla questione se è consentito o meno ad un’impresa componente di un raggruppamento temporaneo di imprese, avente il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nell'ipotesi in cui il ridetto raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione tali da coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori, si richiede l'intervento dell' Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

In riferimento alla vexata quaestio se è consentito o meno, ad un’impresa componente di un raggruppamento temporaneo di imprese, avente il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nell'ipotesi in cui il ridetto raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione tali da coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori, il Supremo Consesso ha osservato che sul punto vi sono due differenti orientamenti giurisprudenziali.

- In forza del primo indirizzo (cfr. sul punto Cons. St., Sez. 5, 2 luglio 2018, n. 4036, id 22 agosto 2016, n. 3666; id., 25 febbraio 2016, n. 786) si è sostenuto che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si era impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se, per ipotesi, il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori. 

- Di contro, secondo un differente orientamento (Cfr. Cons. St., Sez. 5, 8 novembre 2017, n. 5160; id., Sez. 4, 12 marzo 2015, n. 1293) non è consentita l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura, in presenza di tre condizioni e nello specifico quando: lo scostamento tra il requisito di qualificazione dichiarato e la quota di lavori per la quale l’operatore si è impegnato non sia eccessivo; il raggruppamento nel suo complesso sia comunque in possesso dei requisiti sufficienti a coprire l’intero ammontare dell’appalto; il raggruppamento abbia la forma di raggruppamento orizzontale. 

A sostegno della tesi sopraesposta della non esclusione del raggruppamento, è stato addotto, in particolare il principio del favor partecipationis, il quale risulterebbe compresso dall’esclusione di un raggruppamento che, nel suo complesso, possegga i requisiti di partecipazione. In ragione di quanto ut supra osservato, ha chiarito il Collegio che i due orientamenti citati accolgono una diversa concezione del requisito di qualificazione. In specie, il primo orientamento lo ritiene “personale”, ossia riferito alla singola impresa facente parte del raggruppamento; il secondo, invece, lo ritiene riferibile al raggruppamento nel suo complesso, con la conseguenza che non costituisce motivo di esclusione il caso in cui il singolo componente non possieda un requisito di qualificazione sufficiente per l’esecuzione della propria quota di lavori, se il raggruppamento nel suo complesso è “sovrabbondante” rispetto al requisito richiesto dal bando. Pertanto, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, ha rilevato che a seconda della soluzione che si intenda adottare tra gli opposti orientamenti, viene a porsi conseguentemente un ulteriore questione accessoria. In particolare, occorre definire le condizioni in presenza delle quali la modifica in corso di procedura della quota di esecuzione dei lavori, così da impedirne l’esclusione del raggruppamento, possa ammettersi, nell'ipotesi specifica in cui si consenta per l' appunto detta modifica all’impresa, che ha assunto una quota di lavori eccessiva rispetto al requisito di qualificazione posseduto. Alla luce di tali argomentazioni ed in specie, al fine di risolvere il contrasto se è consentito o meno ad un’impresa componente di un raggruppamento temporaneo di imprese, avente il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nell'ipotesi in cui il ridetto raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione tali da coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori, la Quinta Sezione ha richiesto l'intervento dell' Adunanza plenaria.

Cons. St., Sez. 5, 18 ottobre 2018, ord. n. 05957
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