Raggruppamenti temporanei d'impresa
Contratti pubblici
Sull'obbligo dei concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di dichiarare, per ciascuna impresa riunita, sia la quota di partecipazione, sia la quota di esecuzione dell'appalto
T.A.R. Toscana, Sez. 2,
Ordinanza Sospensiva 9 maggio 2013, ord. n. 00247
Principio
Sull'obbligo dei concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di dichiarare, per ciascuna impresa riunita, sia la quota di partecipazione, sia la quota di esecuzione dell'appalto.
Nelle gare pubbliche, in base all'art. 37 codice dei contratti pubblici, ai fini dell'ammissione alla gara di un'ATI, nella fase di offerta formulata da A.T.I. di tipo verticale occorre che sia evidenziata la corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione al raggruppamento della mandante e della mandataria, nonché tra quote di partecipazione e quote di esecuzione delle stesse, trattandosi di obbligo costituente espressione di un principio generale che prescinde dall'assoggettamento o meno della gara alla disciplina comunitaria.
T.A.R. Toscana, Sez. 2, 9 maggio 2013, ord. n. 00247