Accedi a LexEureka

Raggruppamenti temporanei di professionisti

Contratti pubblici

Sull'obbligo dei raggruppamenti temporanei di professionisti di indicare in sede di offerta un giovane professionista quale progettista. Inapplicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio, allorquando l'offerta di un raggruppamento temporaneo di professionisti non indichi nominativamente il giovane professionista ex art. 90, comma 7, Codice.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, Sentenza 13 novembre 2013, n. 05087

Principio

1. Sull'obbligo dei raggruppamenti temporanei di professionisti di indicare in sede di offerta un giovane professionista quale progettista.
1.1. L’art. 253 del d.P.R. n. 207/2010 prevede, in attuazione dell'art. 90, co. 7, del Codice dei contratti, la presenza nei raggruppamenti temporanei di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Tale disposizione - che, in virtù della sua cogenza, non può essere disapplicata dalla lettera di invito e, pertanto, deve trovare applicazione nonostante il silenzio della normativa di gara (cfr. Cons. St., sez. V, 15/7/2013, n. 3811) - prevede l’obbligo di contemplare un giovane professionista “quale progettista”, diversamente dall’abrogato art. 51, co. 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, che si limitativa a richiedere la “presenza” di un tale professionista nell’ambito del raggruppamento temporaneo. Ciò, evidentemente allo scopo di incentivare la maturazione di una effettiva esperienza professionale con la partecipazione alla progettazione oggetto dell’incarico da affidare.
1.2. L’art. 90, co. 7, del codice dei contratti pubblici, richiamato dall'art. 253 d.P.R. n. 207/2010, nel prevedere che “… il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee …”, dispone anche che l'incarico “deve essere espletato da professionisti … nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”. Se ne deve desumere, pertanto, che i progettisti incaricati, ivi compresi quelli “giovani”, devono essere nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.
1.3. Allorquando il raggruppamento temporaneo di professionisti non abbia fornito nella propria offerta l'indicazione nominativa del giovane professionista ex art. 253 d.P.R. n. 207/2010 e art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, è da escludere che si possa tener conto della presenza, allegata in sede di giudizio, tra i soci di una società facente parte del raggruppamento, di un giovane professionista.

2. Inapplicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio, allorquando l'offerta di un raggruppamento temporaneo di professionisti non indichi nominativamente il giovane professionista ex art. 90, comma 7, Codice.
Allorquando l'offerta di un raggruppamento temporaneo di professionisti non indichi nominativamente il giovane professionista ex art. 90, comma 7, Codice, non può trovare applicazione l’art. 46, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006. Tale disposizione che consente, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, alle stazioni appaltanti di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, non può infatti trovare applicazione per modificare o integrare l’offerta presentata. Il comma 1-bis dell'art. 46 sancisce, per contro, l’esclusione «in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti».

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, 13 novembre 2013, n. 05087
Caricamento in corso