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Raggruppamenti temporanei di imprese

Contratti pubblici

1. Raggruppamenti temporanei d'imprese. Principio di simmetria tra quote di partecipazione e quote di esecuzione. Ratio. 2. Imprese in possesso di categoria di lavorazione OG11. Assorbimento delle categorie specialistiche indipendentemente da qualsiasi previsione della lex specialis di gara. 3. Subappalto di categorie specialistiche. Onere di indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice in sede di presentazione dell'offerta. Non sussiste. 4. Gare appalto di lavori pubblici. Costi della sicurezza aziendali. Oneri di indicarli in sede di presentazione dell'offerta economica. Non sussiste. Omessa previsione di tale adempimento nella lex specialis e nei moduli predisposti dalla Stazione appaltante. Affidamento incolpevole dei concorrenti. Rilevanza. 5. Gare pubbliche di appalto di lavori da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Verifica dell'anomalia dell'offerta. Presupposti. Esercizio facoltativo del potere di verifica. Discrezionalità della Stazione Appaltante. Limiti del sindacato giurisdizionale circa l'omesso esercizio
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 2, Sentenza 2 settembre 2014, n. 00835

Principio

1. Raggruppamenti temporanei d'imprese. Principio di simmetria tra quote di partecipazione e quote di esecuzione. Ratio. 
1.1. Non va escluso dalla gara pubblica di appalto di lavori il concorrente riunito in raggruppamento temporaneo che abbia indicato le quote di esecuzione dei lavori, senza indicare anche le quote di partecipazione delle singole imprese al raggruppamento temporaneo. Stante l’art. 37, c. 13, del D. Lgs. n. 163 del 2006, nel testo modificato ad opera della legge n. 135/2012, il quale stabilisce, in caso di appalto di lavori, che «i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento», va ritenuta pienamente legittima, in quanto coerente con la ratio della citata disposizione, l’offerta di una ATI recante l’indicazione delle quote di partecipazione delle imprese riunite all’esecuzione dei lavori, non potendo queste ex lege differenziarsi da quelle di partecipazione al raggruppamento temporaneo.
1.2. Sulla base della ratio del combinato disposto dei commi 3 e 13 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e coerentemente con il principio generale (poi formalizzato in norma positiva con l’entrata in vigore dell’art. 46 comma 1 bis D. Lgs. n. 163 del 2006) di tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, va affermato, in adesione all’indirizzo giurisprudenziale di tipo sostanzialistico, che l’art. 37, comma 13 del D. Lgs. n. 163 del 2006 debba essere interpretato nel senso che le quote di rispettiva partecipazione delle imprese ad un R.T.I. siano comunque desumibili dalle quote di esecuzione dei lavori indicate nell’offerta, qualora queste ultime siano sufficientemente precise ed indicate analiticamente (v. in termini: Cons. Stato sez. V 26/9/2013 n. 4753; sez. VI, 18/9/2013 n. 4663; sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8253; sez. V, 21 marzo 2012, n. 1597; 14 marzo 2012, n. 1422; 29 marzo 2011, n. 1911; T.A.R. Lazio-RM- Sez. III, 19/11/2012 n. 9505 e l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, con determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012). 
1.3. Dall’art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163 del 2006 si ricava un principio di simmetria, in base al quale l’indicazione delle quote partecipative delle imprese costituenti l’associazione, implica la quota parte dei lavori che eseguirà ciascun associato, dovendo sussistere esatta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento. Ne consegue che la formulazione nell’offerta da parte dell’aggiudicataria delle quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun associato ovvero delle quote di esecuzione dei lavori, giustifica l’ammissione alla gara, atteso l’obbligo di simmetria tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento fissato per legge. 
1.4. L’obbligo di corrispondenza tra quote di rispettiva partecipazione delle imprese ad un R.T.I. e quote di esecuzione dei lavori indicate nell’offerta discende direttamente dall’art. 37, comma 13 del Codice dei contratti, norma imperativa ed idonea ad etero integrare il bando di gara, che trova applicazione anche a prescindere da un espresso richiamo ai sensi dell’art. 1339 cod. civ.. Si tratta, invero, di una dichiarazione tipica, nel senso che la legge attribuisce alla dichiarazione delle quote di partecipazione al raggruppamento un valore legale predeterminato, che è quello dell’assunzione dell’impegno da parte delle imprese di eseguire i lavori in misura corrispondente (cfr. Cons. St., Sez. V, sent. n. 4753/2013).. 
1.5. La ratio sottesa al principio di corrispondenza evincibile dall’art. 37, comma 13 del Codice, è quella di assicurare che la stazione appaltante sia posta in grado di verificare fin dalla partecipazione il possesso dei requisiti di qualificazione in capo alle singole imprese del raggruppamento, in relazione alle prestazioni che ciascuna di esse dovrà eseguire, al fine di evitare partecipazioni fittizie effettuate al solo scopo di fare conseguire l’aggiudicazione a soggetti privi delle necessarie qualificazioni (cfr. Cons. St., Sez. V, sent. n. 4753/2013).

2. Imprese in possesso di categoria di lavorazione OG11. Assorbimento delle categorie specialistiche indipendentemente da qualsiasi previsione della lex specialis di gara.
L’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207 del 2010 consente alle imprese in possesso della categoria di lavorazione generale OG 11 di assorbire le categorie specialistiche OS3, OS 28 e OS 30 (in assenza della relativa qualifica) anche a prescindere da qualsiasi previsione di bando. Legittimamente la Stazione appaltante consente la partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di imprese, composto mandataria in possesso della qualifica nella categoria generale di lavorazione OG 11 per classifica superiore a quella dei lavori relativi alla categoria speciale OS3 - impianti idrici e gas naturali – (v. T.A.R. Lazio RM – sez. I, 7/2/2013 n. 1357; T.A.R. Friuli V. G., sez. I, 18/10/2012 n. 374).

3. Subappalto di categorie specialistiche. Onere di indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice in sede di presentazione dell'offerta. Non sussiste.
Non va escluso dalla gara di appalto di lavori pubblici il concorrente che non indichi il nominativo dell'impresa subappaltatrice di lavorazioni relative a categorie specialistiche, non essendo richiesto dalla normativa relativa agli appalti di lavori che l’impresa individui, già al momento della presentazione dell’offerta e senza sapere se sarà o no affidataria dell’appalto, il ridetto nominativo dell’impresa sub-appaltatrice. Trattasi di incombente da attuarsi nel successivo ed eventuale momento dell’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa aggiudicataria sub appaltante come stabilisce, in via generale, l’art. 118 D. Lgs. n. 163 del 2006 (v. Cons. Stato sez. V, 12/3/2013 n. 3963; 19/6/2012 n. 3563).

4. Gare appalto di lavori pubblici. Costi della sicurezza aziendali. Oneri di indicarli in sede di presentazione dell'offerta economica. Non sussiste. Omessa previsione di tale adempimento nella lex specialis e nei moduli predisposti dalla Stazione appaltante. Affidamento incolpevole dei concorrenti. Rilevanza.
4.1. Nelle gare pubbliche di lavori, le imprese concorrenti non debbono indicare i c.d. “costi della sicurezza aziendali” nella propria offerta economica, risultando tale specifica clausola solo in riferimento agli appalti di servizi e di forniture, ai sensi di quanto dispone l’art. 87, c. 4, D. Lgs. n. 163 del 2006 e non riguardo ad appalti di lavori, in riferimento ai quali le Stazioni appaltanti sono tenute a predeterminare ed indicare nella lex specialis di gara l’importo di tali oneri (Cons. Stato, sez. V, 9/10/2013 n. 4964). 
4.2. Non può essere esclusa l'impresa concorrente che abbia omesso di indicare nell'offerta economica gli oneri della sicurezza da rischio specifico, quando risulti che tale adempimento non fosse previsto in alcuna parte della lex specialis, né riportato nei moduli predisposti dall’amministrazione per la presentazione delle offerte e della documentazione di gara, cosicché tale omissione della stazione appaltante non potrebbe riverberarsi sulla impresa concorrente incolpevole mediante la misura dell’esclusione dalla gara, posto il completo affidamento riposto dalla stessa sulla validità e legittimità del contenuto dei moduli di gara predisposti dall’amministrazione appaltante (v. in termini: Cons. Stato, sez. III, 14/1/2013 n. 145; T.A.R. Piemonte, sez. I, 22/11/2013 n. 1254).

5. Gare pubbliche di appalto di lavori da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Verifica dell'anomalia dell'offerta. Presupposti. Esercizio facoltativo del potere di verifica. Discrezionalità della Stazione Appaltante. Limiti del sindacato giurisdizionale circa l'omesso esercizio.
Nelle gare pubbliche di appalto di lavori da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base all’art. 86 del D. Lgs. n. 163 del 2006, le stazioni appaltanti debbono procedere alla verifica delle offerte risultanti anormalmente basse solo qualora l’offerta dell’aggiudicataria sia superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile sia alla parte economica sia a quella “tecnica” dell’offerta. Né sussiste in capo alla stazione appaltante l'obbligo di esperire ugualmente detta verifica ai sensi dell’art. 86, c. 3 del D. Lgs. n. 163 del 2006, trattandosi di possibilità e, dunque, di scelta facoltativa di natura tecnico – discrezionale dell’amministrazione appaltante, che non è sindacabile in quanto tale dal giudice amministrativo, se non in casi di manifesta illogicità e/o contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione, pena l’inammissibile introduzione, nel giudizio amministrativo di legittimità, di censure impingenti sul merito dell’azione amministrativa, con conseguente palese superamento del confine del sindacato giurisdizionale di legittimità.

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 2, 2 settembre 2014, n. 00835
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