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Raggruppamenti temporanei di imprese

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Ratifica della procura alle liti conferita da soggetto sfornito di potere rappresentativo successivamente alla notifica del ricorso. Legittimazione a ricorrere di ciascuna delle imprese partecipanti a raggruppamento temporaneo d’imprese. Accesso informale agli atti di gara. Indicazioni relative alla percentuale della quota di riparto delle prestazioni concernenti i servizi oggetto dell’appalto nel caso di r.t.i. di tipo orizzontale. Facoltà delle stazioni appaltanti di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 86, comma 3, codice degli appalti. Validità delle dichiarazioni ex art. 38 cod. contratti rese in sede di manifestazione di interesse a concorrere a gara pubblica anche per la successiva fase di presentazione delle offerte
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 1, Sentenza 28 giugno 2013, n. 00484

Principio

1. Ratifica della procura alle liti conferita da soggetto sfornito di potere rappresentativo successivamente alla notifica del ricorso.
Come ammesso dall’art 183 c.p.c, applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno codificato dall’articolo 39 del c.p.a., può essere sanato, successivamente alla notifica del ricorso, l’eventuale difetto del potere rappresentativo del soggetto che conferisce procura alle liti.

2. Legittimazione a ricorrere di ciascuna delle imprese partecipanti a raggruppamento temporaneo d’imprese.
Nel caso di ricorso giurisdizionale proposto da un raggruppamento temporaneo di imprese, il difetto di legittimazione di una delle imprese del r.t.i. non incide sul ricorso sottoscritto anche dalle altre imprese del raggruppamento, ciascuna da sola legittimata a proporlo (sulla legittimazione ad impugnare gli atti di gara della singola impresa, mandante o mandataria, offerente vedi Corte di Giustizia Europea, sez. IV, Sentenza 6 maggio 2010, n. C-149/08 e Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2013, n. 714).

3. Ammissibilità della riduzione del numero di imprese partecipanti alla cordata costituita da un raggruppamento di imprese.
3.1. Laddove non vi sia stata la sostituzione di un’impresa con un’altra impresa bensì soltanto la riduzione del raggruppamento temporaneo di imprese a seguito del recesso di una delle imprese partecipanti ad un raggruppamento temporaneo d’imprese, tale modifica soggettiva non incide minimamente sulla verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico organizzativa ed economica e quindi sulla legittimazione delle imprese che fanno parte del raggruppamento offerente (Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2012, n. 2328).
3.2. Laddove il recesso di una delle imprese partecipanti ad un raggruppamento temporaneo d’imprese sia avvenuto antecedentemente alla presentazione dell’offerta vera e propria, non è applicabile l’articolo 37, nono comma, del codice dei contratti che fa riferimento all’impegno presentato in sede di offerta, sia pur successivamente alla fase di “manifestazione di interesse”. Né è possibile, stante il principio di tassatività delle cause di esclusione, codificato dall’articolo 46 del codice dei contratti, come modificato dal decreto legge 13 maggio 2011, numero 70, interpretare estensivamente detta norma, la quale precisa che i bandi e le lettere d’invito non possono contenere, a pena di nullità, ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Un’eventuale clausola nulla dovrebbe, comunque, essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’articolo 31, comma quarto, del C. P. A..

4. Accesso informale agli atti di gara.
Qualora la stazione appaltante violi l’articolo 79, comma quinto quater, D.Lgs. n. 163/2006 per non aver concesso ad uno dei concorrenti, nel termine di 10 giorni, l’accesso informale agli atti, non ne pregiudica la tutela giurisdizionale. Un eventuale ritardo nel consentire l’accesso non incide sulla legittimità della procedura ma soltanto sui termini per la presentazione dei motivi aggiunti e, pertanto, non vi è stato alcun pregiudizio per la tutela giurisdizionale.

5. Indicazioni relative alla percentuale della quota di riparto delle prestazioni concernenti i servizi oggetto dell’appalto nel caso di r.t.i. di tipo orizzontale.
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa di tipo orizzontale, nell’offerta è sufficiente l’indicazione della misura percentuale senza necessità di specificare le parti del servizio da eseguire ad opera delle singole imprese.

6. Facoltà delle stazioni appaltanti di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 86, comma 3, codice degli appalti.
6.1. Ai sensi dell’articolo 86, comma terzo, D.Lgs. n. 163/2006 “in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”. Si tratta di una mera facoltà. È quindi onere del ricorrente evidenziare elementi tali da consentire in sede giurisdizionale di sindacare la scelta dell’amministrazione di non attivare procedimento.
6.2. In caso di mancata attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, neppure si può chiedere in giudizio che il giudice compia la verifica di anomalia sulle offerte, in sostituzione dell’amministrazione (Cons. Stato, ordinanza 761 del 11 febbraio 2013). Infatti, il giudice si può sostituire all’amministrazione pronunciandosi sulla fondatezza della pretesa solo se ricorrono due condizioni: - che l’inerzia dell’amministrazione sia illegittima (art. 31, comma 1, c.p.a.);- che non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione (art. 31, comma 3, c.p.a.).Vi è poi una clausola di chiusura del sistema, contenuta nell’art. 34, comma 2, c.p.a., a tenore del quale “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”. In conclusione il giudice può verificare la legittimità della verifica di anomalia già compiuta dall’amministrazione, ma non può, nel giudizio di cognizione, sostituirsi all’amministrazione compiendo per la prima volta la verifica di anomalia.

7. Validità delle dichiarazioni ex art. 38 cod. contratti rese in sede di manifestazione di interesse a concorrere a gara pubblica anche per la successiva fase di presentazione delle offerte.
Le dichiarazioni di cui all’art. 38 del codice dei contratti, presentate in sede di “manifestazione di interesse”, non debbono essere tutte confermate nel momento della presentazione dell’offerta. Infatti, detta documentazione deve ritenersi valida, evitando un’inutile aggravio del procedimento, salvo naturalmente il potere-dovere di controllo della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs. n. 163/2006.

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 1, 28 giugno 2013, n. 00484
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