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Raggruppamenti temporanei di imprese

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Scorrimento della graduatoria e interesse a ricorrere dell'impresa salita nella seconda posizione. Necessità che la partecipante ad una costituenda associazione di imprese con struttura orizzontale debba dimostrare il possesso dei requisiti in relazione alla percentuale di servizio, che si impegna ad espletare. Dimostrazione del possesso dei requisiti speciali in capo ai Consorzi partecipanti a procedure di gara per l'affidamento di appalti di servizi rientranti nell’allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 1, Sentenza Breve 6 giugno 2013, n. 01252

Principio

1. Scorrimento della graduatoria e interesse a ricorrere dell'impresa salita nella seconda posizione.
1.1. Nelle pubbliche gare, in caso di annullamento in sede giurisdizionale dell'aggiudicazione, il concorrente, che si collochi nella seconda posizione a seguito di scorrimento della graduatoria, non ha un onere di impugnare l’aggiudicazione originaria, sorgendo il suo interesse solo a seguito dello scorrimento e dell’individuazione del nuovo aggiudicatario, di cui può chiedere l’esclusione. 
1.2. Tramite il procedimento di verifica dei requisiti del soggetto aggiudicatario subentrato a quello nei cui confronti sia stata annullata l'aggiudicazione, la sequenza viene parzialmente rinnovata e viene disposta una nuova aggiudicazione, rispetto alla quale il concorrente, in origine in posizione successiva al secondo, assume la veste di soggetto direttamente interessato in quanto collocato in graduatoria immediatamente dopo il nuovo aggiudicatario (in questi termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 giugno 2011, n. 3671; in senso diverso, la coeva sentenza Consiglio di Stato, Sez. 20 luglio 2011, n. 4396, in cui, a differenza della prima, l’aggiudicazione al secondo classificato era stata disposta a seguito di una pronuncia giurisdizionale e non di un’ulteriore fase procedimentale amministrativa).

2. Necessità che la partecipante ad una costituenda associazione di imprese con struttura orizzontale debba dimostrare il possesso dei requisiti in relazione alla percentuale di servizio, che si impegna ad espletare.
2.1. In linea generale, l’A.T.I. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto.
2.2. Nelle A.T.I. di tipo orizzontale grava su ciascuna impresa, ancorché mandante, l’onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l’affidamento dell’appalto. L’indicazione delle ‹‹parti›› di servizio imputate alle singole imprese associate o associande si rende dunque necessaria per evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti…” (cfr. Ad Plen n. 22 del 13.6.2012, la quale considera la regola di cui all’art. 11, co. 2, d. lgs. n. 157/1995, oggi art. 37, co.4, codice contratti applicabile anche agli appalti di servizi; v. anche Ad. Plen. n. 26/2012 che conferma tutti i principi, riferendoli al rinnovato art. 37, comma 4).
2.3. Le esigenze di controllo e di trasparenza si pongono maggiormente nei raggruppamenti a struttura orizzontale, dove – a differenza da quelle a struttura verticale, connotate dalla circostanza che l’impresa mandataria esegue le prestazioni di servizio indicate (nel bando o nella lettera d’invito) come principali e le imprese mandanti eseguono le prestazioni indicate come secondarie – tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazioni, per cui, in difetto di specificazione delle ‹‹parti›› di servizi che saranno eseguite dalle singole imprese, è preclusa una verifica in ordine alla coerenza dei requisiti di qualificazione con l’entità delle prestazioni di servizio dalle stesse assunte.
2.4. Per le A.T.I. orizzontali l’indicazione delle ‹‹parti›› di servizio imputabili alle singole imprese costituisce presupposto indefettibile per poter operare le menzionate verifiche, onde evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti, la cui previsione (nel settore dei lavori con disposizioni legislative e regolamentari, nel settore dei servizi con la lex specialis; v. supra) risponde all’imprescindibile esigenza, a sua volta imposta dal principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un determinato ed atteso livello, riferita all’esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento (cfr. Ad Plen n. 22 del 13.6.2012).
2.5. L'art. 275 d.P.R. n. 207/2010 dispone, con norma di chiusura, che “La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”, supplendo ad una eventuale mancata indicazione da parte dei bandi, e chiarendo che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni almeno per il 51 %. Ciò conferma il principio di necessaria corrispondenza tra i requisiti di partecipazione e le quote di esecuzione.
2.6. Qualora nella lex specialis di gara non siano state indicate le misure minime che le imprese, se raggruppate, devono possedere, non è comunque consentito per un’impresa di partecipare ad una gara senza il possesso dei requisiti tecnici in relazione alla parte di servizio, che si è impegnata ad espletare.
2.7. Anteriormente alla modifica apportata all’art. 37, co. 13, del d. lgs. n. 163/2006, anche nel settore dei servizi sussisteva l’obbligo per i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento 

3. Sulla dimostrazione del possesso dei requisiti speciali in capo ai Consorzi partecipanti a procedure di gara per l'affidamento di appalti di servizi rientranti nell’allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006.
3.1. Nel caso di appalti di servizi rientranti nell’allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006, trova applicazione l’art. 20 D.Lgs. n. 163/2006, il quale indica solo taluni articoli come applicabili a tale tipologia di appalti (artt. 65; 68; 225), tra i quali non rientra l’art. 35 D.Lgs. n. 163/2006: sicché detta norma, salvo che non venga espressamente richiamata nella lex specialis di gare, non può fare ingresso nella procedura ad evidenza pubblica.
3.2. Nelle procedure di affidamento di appalti di servizi rientranti nell’allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006, il consorzi di cooperative concorrenti possono dimostrare il possesso del requisito speciale anche attraverso le cooperative consorziate indicate per l’esecuzione del servizio; rendendo possibile, pertanto, il cumulo dei requisiti in forza del rapporto organico che regola le società cooperative (in termini: Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 95; 8 ottobre 2010, n. 7346).

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 1, 6 giugno 2013, n. 01252
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