Qualificazione delle Ati: Associazioni temporanee di impresa
Autorità indipendenti Contratti pubblici
Premassima
Principio
Il Collegio ha decretato
che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 270 del 2010, recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, circa l’incremento del quinto della qualificazione
in una categoria eseguita dalle società partecipanti a un raggruppamento, con
riguardo alla condizione determinante l’aumento medesimo della titolarità di almeno
un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, qualora il parametro da porre
al denominatore fosse costituito dall’importo complessivo dei lavori a base d’asta,
ne sarebbe conseguito che il dato da porre al numeratore dovesse essere
contraddistinto dal carattere della omogeneità, e quindi avrebbe dovuto
comprendere le qualificazioni in toto possedute dalla società partecipante al
raggruppamento che intendesse usufruire del quinto dell’incremento.
Nel caso de quo,
sono i partecipanti al raggruppamento aggiudicatario ad essere in possesso del
requisito necessario del 20% dell’importo a base di gara, sia anche nell’ipotesi
in cui venga valutata detta condizione conforme al disomogeneo orientamento
perpetrato dal TAR, il quale interpreta sia numeratore che denominatore quali
elementi che concernono esclusivamente la categoria interessata dall’aumento
del quinto.
Ne consegue che al fine
di agevolare l’uso dell’aumento del quinto, sia sufficiente che le due
soggettività posseggano il 20% dell’importo indicato per la categoria medesima.