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Qualificazione delle Ati: Associazioni temporanee di impresa

Autorità indipendenti Contratti pubblici

Sul criterio di calcolo dell’incremento del quinto della qualificazione per le Ati, ai sensi dell’art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010
C.G.A., Sez. 1, Sentenza 11 aprile 2022, n. 00450

Premassima

Ai sensi dell’art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, per il calcolo dell’incremento del quinto della qualificazione in una categoria disposta dalle società partecipanti ad un raggruppamento, qualora il denominatore di riferimento fosse determinato dall’importo complessivo dei lavori a base d’asta, il numeratore dovrà comprendere le qualificazioni possedute nel complesso dalla società partecipante al raggruppamento che sarà destinato all’utilizzo del quinto di incremento.

Principio

Il Collegio ha decretato che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 270 del 2010, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, circa l’incremento del quinto della qualificazione in una categoria eseguita dalle società partecipanti a un raggruppamento, con riguardo alla condizione determinante l’aumento medesimo della titolarità di almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, qualora il parametro da porre al denominatore fosse costituito dall’importo complessivo dei lavori a base d’asta, ne sarebbe conseguito che il dato da porre al numeratore dovesse essere contraddistinto dal carattere della omogeneità, e quindi avrebbe dovuto comprendere le qualificazioni in toto possedute dalla società partecipante al raggruppamento che intendesse usufruire del quinto dell’incremento.

Nel caso de quo, sono i partecipanti al raggruppamento aggiudicatario ad essere in possesso del requisito necessario del 20% dell’importo a base di gara, sia anche nell’ipotesi in cui venga valutata detta condizione conforme al disomogeneo orientamento perpetrato dal TAR, il quale interpreta sia numeratore che denominatore quali elementi che concernono esclusivamente la categoria interessata dall’aumento del quinto.

Ne consegue che al fine di agevolare l’uso dell’aumento del quinto, sia sufficiente che le due soggettività posseggano il 20% dell’importo indicato per la categoria medesima.

C.G.A., Sez. 1, 11 aprile 2022, n. 00450
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