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Pubblico impiego privatizzato

Pubblico impiego Giustizia amministrativa

E’ devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia sugli atti di microrganizzazione, che spieghino direttamente i loro effetti lesivi nella sfera giuridica del dipendente, a cui potrà esserne chiesta la disapplicazione dell’atto di macroorganizzazione illegittimo presupposto. Nel caso in cui l'amministrazione revochi anticipatamente l’incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l'amministrazione opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 21 ottobre 2013, n. 05104

Principio

1. E’ devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia sugli atti di microrganizzazione, che spieghino direttamente i loro effetti lesivi nella sfera giuridica del dipendente.

1.1. Tra gli atti di macro-organizzazione la cui cognizione è attribuita, ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001, al giudice amministrativo, rientrano quelli recanti la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, tra cui anche l’istituzione o l’accorpamento di uffici dirigenziali, i modi di conferimento della loro titolarità, la determinazione delle dotazioni organiche (art.2, comma 1 d. lgs. n. 165/2001) (cfr. Cons. St. Sez. V, 6.12.2012, n. 6261; Sez. VI, 7.9.2012, n. 4758).

1.2. L’istituzione e la soppressione di uffici dirigenziali è da ricondurre agli atti di macro-organizzazione impugnabili dinanzi al G.A. per far valere lo scorretto esercizio della discrezionalità amministrativa come emerge dall’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001, tuttavia, affinché sussista un interesse a ricorrere, l’atto deve avere prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio dal dipendente, il quale è in quest’ipotesi tenuto ad impugnare immediatamente l’atto, senza attendere l’emanazione di ulteriori atti di gestione, aventi natura meramente esecutiva dell’atto di macroorganizzazione.

1.3. Quando l’atto di macroorganizzazione non spieghi direttamente i propri effetti lesivi nella sfera giuridica del dipendente, ma questi vadano ricondotti esclusivamente a provvedimenti ulteriori di microorganizzazione, la controversia, concernente il rapporto di lavoro e la lesione di posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, cui potrà essere richiesta la disapplicazione dell’atto di macroorganizzazione presupposto (cfr. Cass. SS.UU. ord. 8.11.2005, n. 21592; Cons. St. Sez. V, 15.2.2010, n. 816).

1.4. Il provvedimento di istituzione di un nuovo posto dirigenziale di livello non generale, con compiti di studio, di per sé non lede in alcun modo la posizione del dipendente ricorrente, non essendo accompagnata dalla soppressione del posto dallo stesso ricoperto, né comportando alcuna interferenza in relazione ai compiti svolti dal dipendente ricorrente medesimo.


2. Nel caso in cui l'amministrazione revochi anticipatamente l’incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

2.1. In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell’art. 63 d. lgs. n. 165/2001 trova applicazione anche nel caso in cui l'amministrazione revochi anticipatamente l’incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore, venendo in considerazione un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l'amministrazione opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (cfr. Cass. SS.UU. 27.12.2011, n. 28806; Cass. SS.UU. 1.12.2009, n. 2554), senza che assuma rilievo, attesa l'incidenza solo mediata sulla naturale prosecuzione del rapporto, che la revoca consegua all’istituzione di un nuovo posto cui successivamente il dipendente ricorrente sia stato destinato.

2.2. La controversia in cui l'amministrazione revochi anticipatamente l’incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo riconducibile alla configurazione strutturale dell’ufficio, come peraltro dimostrato dalla diversità dell’autorità emanante quale il Segretario generale, per la revoca dell’incarico, ed il Presidente della Corte dei Conti, per l’istituzione del nuovo posto dirigenziale.

Cons. St., Sez. 4, 21 ottobre 2013, n. 05104
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