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Pubblico impiego

Giurisdizione e competenza Pubblico impiego

Criterio del petitum sostanziale al fine di determinare la giurisdizione nelle controversie afferenti al pubblico impiego c.d. privatizzato, laddove vengano in contestazione anche atti amministrativi generali o regolamentari presupposti
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza Breve 26 aprile 2013, n. 01069

Principio

Criterio del petitum sostanziale al fine di determinare la giurisdizione nelle controversie afferenti al pubblico impiego c.d. privatizzato, laddove vengano in contestazione anche atti amministrativi generali o regolamentari presupposti.

1. L’art. 63 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. In tale ultimo caso la norma specifica che se gli atti amministrativi presupposti sono rilevanti ai fini della decisione, il giudice ordinario li disapplica, qualora siano illegittimi.
2. Il comma 4° dell’art. 63 D.Lgs. n. 165/2001 conserva, nella materia del pubblico impiego, uno spazio limitato alla giurisdizione del giudice amministrativo, precisando che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
3. Il discrimine fra la cognizione del giudice ordinario e di quello amministrativo nel settore del pubblico impiego non dipende dalla natura discrezionale o meno della potestà esercitata dall'amministrazione, perché anche a fronte di attività amministrativa di natura vincolata possono astrattamente configurarsi posizioni di interesse legittimo del privato, laddove detta attività sia volta a salvaguardare in via diretta l'interesse pubblico. Deve aversi riguardo, invece, al dato letterale dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, fatta eccezione, in base alla deroga di cui al quarto comma, per le controversie in materia di procedure concorsuali, le quali restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
4. Nelle controversie afferenti al pubblico impiego c.d. privatizzato, per la determinazione della giurisdizione, laddove vengano in contestazione anche atti amministrativi generali o regolamentari presupposti è decisiva l’individuazione del petitum sostanziale, ossia della situazione giuridica posta a fondamento dell’impugnazione. Allorquando la domanda introduttiva del giudizio si fondi su un petitum sostanziale riconducibile al rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in contrario che la prospettazione di parte sia rivolta anche avverso atti prodromici di cui si contesti la legittimità per vizi peculiari ai provvedimenti amministrativi, evenienza che non determina nessuna vis actractiva verso la giurisdizione del g.a. per effetto di detto nesso di presupposizione (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. III 8 giugno 2012 n. 5201; T.A.R. Napoli Campania sez. III 09 febbraio 2013 n. 846).
5. Sussiste la giurisdizione dell'A.G.O., laddove la ricorrente lamenti che per effetto delle determinazioni impugnate abbia subito la lesione di una situazione soggettiva compresa nel rapporto di lavoro privatizzato che ha in corso con la P.A., venendo in esame gli atti di organizzazione impugnati come atti presupposti rispetto alla modifica della sua posizione lavorativa.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 26 aprile 2013, n. 01069
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