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Pubblico impiego in via di fatto

Pubblico impiego

Pubblico impiego. Rapporto di lavoro costituito in via di fatto. Fonte del credito retributivo ex art. 2126 c.c.. Prescrizione. Quinquennale.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 23 ottobre 2014, n. 05247

Principio

Pubblico impiego. Rapporto di lavoro costituito in via di fatto. Fonte del credito retributivo ex art. 2126 c.c.. Prescrizione. Quinquennale.
1. In caso di ricorso giurisdizionale volto ad accertare un rapporto di pubblico impiego costituito in via di fatto, la tutela spettante al dipendente assunto da enti pubblici in violazione delle norme imperative sul reclutamento mediante concorso è quella prevista ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. per le prestazioni lavorative svolte in via di fatto, a causa nullità dell’atto costitutivo del rapporto.
2. Le pretese creditorie spettanti al lavoratore ai sensi del comma 2 del citato art. 2126 cod. civ. sono soggette al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4), cod. civ.. Quest’ultima disposizione è infatti relativa a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», ipotesi nella quale pacificamente rientra la retribuzione spettante al pubblico dipendente e che, pertanto, deve applicarsi anche al rapporto di lavoro invalidamente formatosi.

Cons. St., Sez. 5, 23 ottobre 2014, n. 05247
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