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Pubblico impiego e competenza della Commissione medico legale

Pubblico impiego

Sulla competenza della Commissione medico legale, in sede di formulazione della diagnosi cui è affetto il pubblico dipendente.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 29 marzo 2017, n. 01435

Premassima

1. Ai sensi degli artt. 6 e 10 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, spetta alla Commissione medico ospedaliera il compito di formulare la diagnosi della malattia di cui il dipendente pubblico risulta affetto.


2. La valutazione esperita del Comitato di verifica per le cause di  servizio, non può costituire oggetto di sindacato giurisdizionale, se non in presenza di elementi sintomatici di un giudizio espresso, in senso irrazionale o idoneo a rilevare aspetti di abnormità.

Principio

1. Ai sensi degli artt. 6 e 10 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 spetta alla Commissione medico ospedaliera il compito di formulare la diagnosi della malattia di cui il dipendente pubblico risulta affetto.

In tema di pubblico impiego, ai sensi degli artt. 6 e 10, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, spetta alla Commissione medico ospedaliera il compito di formulare la diagnosi relativamente alla malattia di cui il dipendente pubblico sia affetto, a nulla rilevando che la stessa Commissione possa osservare che la malattia non sia ancora stabilizzata, ma debba essere seguita nei suoi sviluppi successivi.

2. La valutazione esperita del Comitato di verifica per le cause di  servizio, non può costituire oggetto di sindacato giurisdizionale, se non in presenza di elementi sintomatici di un giudizio espresso idoneo a rilevare aspetti di abnormità.

La valutazione esperita dal Comitato di verifica per le cause di servizio, rientrando nell'esercizio di pura discrezionalità tecnica, non costituisce oggetto di sindacato giurisdizionale, se non quando sussistono elementi sintomatici di un giudizio espresso, in maniera del tutto irrazionale o idoneo a rilevare aspetti di abnormità, perché reso in totale difformità con quanto opinato e osservato dalla letteratura scientifica e/o medico legale.

Cons. St., Sez. 4, 29 marzo 2017, n. 01435
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