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Provvedimento illegittimo per difetto di motivazione: la colpa della P.A.

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sull’accertata illegittimità per difetto di motivazione del provvedimento di revoca passato in giudicato,. Esclusione di colpa dell’Amministrazione
C.G.A., Sez. 1, Sentenza 7 aprile 2021, n. 00295

Premassima

Non determina in automatico colpa risarcitoria in capo alla P.A. l’accertamento dell’illegittimità di un provvedimento di revoca, con sentenza passata in giudicato, per difetto di motivazione anche qualora sia stata valutata la legittimità della condotta che ha portato all’adozione del piano di lottizzazione stesso.

Principio

Il Consiglio della giustizia amministrativa per la regione Sicilia ha sottolineato la non necessaria correlazione tra l’illegittimità della revoca del piano di lottizzazione e la colpa risarcitoria dell’Amministrazione, difatti il Consesso ha delimitato la propria aria di verifica al motivo di gravame che investe l’atto oggetto di esame per c.d. violazione di legge. Nel caso de quo è stato accertato l’erroneo uso delle disposizioni regionali e nazionali da parte dell’Amministrazione, la quale ha applicato pretenziosamente misure di salvaguardia prima della formale adozione del nuovo strumento urbanistico, tale da condurre all’annullamento del provvedimento per “violazione di legge”. Tuttavia, il siffatto vizio non implica implicitamente in automatico un giudizio risarcitorio per colpa in capo alla P.A. che ha posto in essere il provvedimento osservato, similmente per converso l’illegittimità del provvedimento di revoca di un atto amministrativo non determina la legittimità dell’atto che era stato revocato.

Pertanto, appurato che nel c.d. processo amministrativo di annullamento spesso l’attività giurisdizionale del Giudice sia condizionata esclusivamente dall’analisi dell’atto, ignorando il rapporto esistente fra cittadino e Amministrazione, ne discende che l’accoglimento della domanda giudiziale di annullamento della delibera commissariale di revoca del piano di lottizzazione dell’area di proprietà della società appellante non determina la legittimità della delibera con cui il piano di lottizzazione era stato illo tempore approvato, con la conseguenza che non possa essere dedotta la colpevolezza del Commissario straordinario per aver revocato la delibera.

C.G.A., Sez. 1, 7 aprile 2021, n. 00295
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