Provvedimento illegittimo per difetto di motivazione: la colpa della P.A.
Atto amministrativo e silenzio della P.A.
Premassima
Principio
Il Consiglio della giustizia amministrativa per la regione Sicilia ha
sottolineato la non necessaria correlazione tra l’illegittimità della revoca
del piano di lottizzazione e la colpa risarcitoria dell’Amministrazione,
difatti il Consesso ha delimitato la propria aria di verifica al motivo di
gravame che investe l’atto oggetto di esame per c.d. violazione di legge. Nel
caso de quo è stato accertato l’erroneo uso delle disposizioni regionali
e nazionali da parte dell’Amministrazione, la quale ha applicato pretenziosamente
misure di salvaguardia prima della formale adozione del nuovo strumento
urbanistico, tale da condurre all’annullamento del provvedimento per “violazione
di legge”. Tuttavia, il siffatto vizio non implica implicitamente in automatico
un giudizio risarcitorio per colpa in capo alla P.A. che ha posto in essere il
provvedimento osservato, similmente per converso l’illegittimità del
provvedimento di revoca di un atto amministrativo non determina la legittimità
dell’atto che era stato revocato.
Pertanto, appurato che nel c.d. processo amministrativo di annullamento
spesso l’attività giurisdizionale del Giudice sia condizionata esclusivamente
dall’analisi dell’atto, ignorando il rapporto esistente fra cittadino e Amministrazione,
ne discende che l’accoglimento della domanda giudiziale di annullamento della
delibera commissariale di revoca del piano di lottizzazione dell’area di
proprietà della società appellante non determina la legittimità della delibera con
cui il piano di lottizzazione era stato illo tempore approvato, con la
conseguenza che non possa essere dedotta la colpevolezza del Commissario
straordinario per aver revocato la delibera.