Provvedimento di sospensione del rapporto di accreditamento istituzionale
Igiene e sanità
Premassima
Principio
In materia sanitaria, il supremo Consesso ha allineato su un unico piano due
orientamenti contrapposti, uno espresso e l’altro secondo cui se le disfunzioni
rilevate non vengano rimosse, in seguito alla diffida opera la sospensione dell’accreditamento
con prescrizioni, al fine di indurre l’interessato a rendere conforme la propria
struttura con i requisiti di accreditamento. Mentre qualora le disfunzioni
siano tempestivamente ed effettivamente rimosse, in tal caso risulterebbe superfluo
disporre ugualmente la sospensione dell’accreditamento di una struttura
corrispondente alle prescrizioni ad essa applicabili.
Per quanto attiene all’istituto della “diffida”, nel caso in ispecie, non convergerebbe
con la mera comunicazione di avvio del procedimento, bensì sarebbe intrisa di
un significato più pregnante sia da un punto di vista sostanziale che formale. Difatti,
in relazione alla ratio e alla funzione del suddetto provvedimento, la
misura della sospensione dell’accreditamento svolgerebbe una funzione
ripristinatoria, atta a “sollecitare le strutture accreditate a rimettersi
in linea con i requisiti di accreditamento” e a realizzare uno “stimolo
al rispetto dei requisiti di accreditamento, attraverso la rimozione delle
disfunzioni rilevate”. D’altronde, come chiarito dal Tribunale amministrativo
regionale la “diffida” prevista dall’art. 5 del decreto assessorile invocato
dalla ricorrente svolge la funzione di avvisare il destinatario che in ordine
all’ipotesi di mancata acquisizione del requisito, l’Amministrazione potrà
avviare il procedimento teso alla sospensione dell’accreditamento, svolgendo di
fatto la funzione di “invito ad adempiere”.
In conclusione, giacché nel nostro ordinamento vige ed opera il c.d. “principio
della libertà della forma degli atti amministrativi”, in virtù del quale in
mancanza di espresse e tassative disposizioni in contrario, ferma restando l’obbligatorietà
della forma scritta e del rispetto delle forme stabilite per la corretta
notifica o comunicazione degli atti, l’Amministrazione è nella posizione di
redigere i provvedimenti secondo l’impostazione che ritiene più idonea a
conferire maggiore efficacia agli stessi.