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Provvedimenti interdittivi antimafia e procedimento ex art. 34 bis del codice antimafia.

Misure di prevenzione e di sicurezza

Sui rapporti tra giudizi amministrativi relativi ai provvedimenti interdittivi antimafia e al procedimento ex art. 34 bis del codice antimafia.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, Sentenza 2 novembre 2018, n. 06423

Premassima

1. Il controllo giudiziario non è idoneo a modificare il giudizio in ordine alla sussistenza dei pericoli che derivano da infiltrazione mafiosa nella società colpita dall’interdittiva.

Principio

1. Il controllo giudiziario non è idoneo a modificare il giudizio in ordine alla sussistenza dei pericoli che derivano da infiltrazione mafiosa nella società colpita dall’interdittiva.

In riferimento alla interdittiva antimafia il Collegio richiamando un precedente in termini, ha osservato che sebbene la disposizione di cui all' art. 34 bis del codice antimafia ammette la procedura in oggetto quando i pericoli di infiltrazione comportino solo “in via occasionale l’agevolazione dell’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata” una misura antimafia, una tale valutazione, però, non incide sulla sussistenza dei pericoli stessi, in quanto attiene unicamente alla possibilità di consentire, anche in via provvisoria, la prosecuzione dell’attività economica. In altri termini, il Consesso rileva che la misura del controllo giudiziario costituisce un tentativo di salvaguardare, con le necessarie cautele, le realtà produttive le quali, per quanto incise da tentativi di infiltrazione mafiosa, manifestino un grado di autonomia gestionale non ancora totalmente compromesso e, anzi, sufficiente a consentirne un’attività economica corretta pure in forma “controllata”. Pertanto, l’ammissione alla procedura in esame attesta solo la presenza di un procedimento scaturente da quello che ha condotto all’adozione dell’interdittiva, presupponendolo, e in modo tale da verificare se l’impresa che ne è attinta non sia strutturalmente compromessa con la criminalità organizzata e se ne possa, quindi, consentire un regime di “operatività controllata”. In conclusione, può rilevarsi che il controllo giudiziario non è idoneo a modificare il giudizio in ordine alla sussistenza dei pericoli di infiltrazione nella società colpita dall’interdittiva. Ciò, alla luce di quanto dedotto, si rileva da un duplice ordine di ragioni: in primo luogo dalla circostanza che il controllo giudiziario permettendo la prosecuzione dell’attività imprenditoriale sotto controllo giudiziario non ha effetti retroattivi; in secondo luogo dal fatto che non costituisce un superamento dell’interdittiva, ma in un certo modo ne conferma la sussistenza, con l’adozione di un regime in cui l’iniziativa imprenditoriale può essere ripresa per ragioni di libertà di iniziativa e di garanzia dei posti di lavoro, sempre però in un regime limitativo di assoggettamento ad un controllo straordinario dell'attività. 

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, 2 novembre 2018, n. 06423
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