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Provvedimenti di rettifica

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Natura del provvedimento di rettifica. Ragionevolezza del termine entro cui è ammesso l'esercizio del potere di annullamento in autotutela
T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, Sentenza 17 luglio 2013, n. 00644

Principio

1. Natura del provvedimento di rettifica.
1.1. La rettifica è il provvedimento mediante cui, di regola, viene eliminato l’errore materiale in cui è incorsa l’Autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2012, n. 1973). 
1.2. La rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 13 luglio 2012, n. 1548), si distingue profondamente dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato alla disciplina di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, in quanto:
a) non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A. (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012, cit.), anzi secondo parte della giurisprudenza, ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d’ufficio (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 7 luglio 1988, n. 297);
b) non coinvolge la valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’emanazione del provvedimento di primo grado (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.);
c) non comporta nessuna valutazione tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 19 luglio 2009, n. 271);
d) non richiede una motivazione rigorosa (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.);
e) si distingue, altresì, dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l’integrazione dell’atto (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012).

2. Ragionevolezza del termine entro cui è ammesso l'esercizio del potere di annullamento in autotutela.
Il “termine ragionevole” entro cui, secondo l’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, è ammesso l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, non esprime uno specifico arco temporale entro il quale la P.A. consuma il potere di intervenire in autotutela: dottrina e giurisprudenza sono, infatti, d’accordo nel ritenere che rileva non già il tempo in sé, quanto gli effetti che medio tempore sono stati prodotti dal provvedimento, dovendosi intendere il richiamo al “termine ragionevole” non in astratto, ma in rapporto allo specifico provvedimento di cui si tratta e tenendo anche conto della possibilità o meno che questo abbia già definitivamente compiuto i propri effetti (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 24 maggio 2013, n. 492; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 29 luglio 2008, n. 967).

T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, 17 luglio 2013, n. 00644
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