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Programmazione urbanistica in tema di servizi religiosi

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Legittimazione a ricorrere. Impugnazione di atti concernenti incarichi di progettazione per violazione delle regole sulle gare pubbliche da parte di soggetti che non alleghino di essere interessati allo svolgimento dell'incarico di progettazione affidato senza gara. Legittimazione a ricorre di associazione culturale religiosa avverso atti di programmazione e pianificazione urbanistica. Termine per la conclusione del procedimento di approvazione del PGT in base alla legislazione regionale lombarda. Applicabilità dell'art. 155 c.p.c. ai termini di conclusione del procedimento amministrativo. Piano dei servizi ex art. 7 della L.R. Lombardia n. 12/2005. Servizi ricompresi. Servizi religiosi a favore di confessioni diverse da quella cattolica. Finalità delle convenzioni tra Comuni e enti esponenziali di confessioni religiose ex art. 70 L.R. Lombardia n. 12/2005. Irragionevolezza del Piano dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. Lombardia n. 12/2005 nella parte in cui non tiene conto di confessioni religiose diverse da quella cattolica
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 1, Sentenza 28 dicembre 2013, n. 01176

Principio

1. Legittimazione a ricorrere. Impugnazione di atti concernenti incarichi di progettazione per violazione delle regole sulle gare pubbliche da parte di soggetti che non alleghino di essere interessati allo svolgimento dell'incarico di progettazione affidato senza gara.
1.1. Dato che il nostro ordinamento non conosce l’azione popolare quale istituto generale, la legittimazione ad impugnare un qualunque atto amministrativo richiede la titolarità in capo al ricorrente di un interesse differenziato e qualificato, ovvero preso in considerazione dalle norme giuridiche in modo distinto e specifico rispetto all’interesse alla legalità della azione amministrativa che è proprio di qualunque consociato.
1.2. La legittimazione ad impugnare gli atti di affidamento di un contratto pubblico senza previa gara è stata riconosciuta al cd. imprenditore del settore, che le norme identificano in via differenziata rispetto agli altri imprenditori, come soggetto che avrebbe potuto concorrere vittoriosamente nel caso in cui la gara si fosse esperita: così già C.d.S. sez. VI 20 maggio 1995 n°498. In base a ciò, secondo comune logica, non è corretto ravvisare la legittimazione a siffatta impugnativa in capo a soggetti che imprenditori o più genericamente operatori economici, non siano, e quindi non siano in grado di aggiudicarsi il contratto e nemmeno aspirino a farlo.
1.3. È sfornita di legittimazione ad impugnare l'affidamento senza gara di un incarico di consulenza per la redazione di strumento urbanistico una associazione religiosa con scopi culturali e non certo imprenditoriali, la quale nemmeno alleghi  di essere in alcun modo interessata a svolgere l’incarico di cui si ragiona.

2. Legittimazione a ricorre di associazione culturale religiosa avverso atti di programmazione e pianificazione urbanistica.
2.1. Per principio generale del processo amministrativo, l’associazione esponenziale di una data categoria di consociati è senz’altro titolare di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti amministrativi i quali introducano un assetto di interessi ritenuto in contrasto con quanto accordato dalle norme alla categoria di riferimento: per tutte, di recente, C.d.S. sez. V 23 luglio 2013 n°3953.
2.2. Va riconosciuta la qualifica di “associazione esponenziale” a associazione culturale religiosa costituita da tempo risalente e titolare di una sede di apprezzabili dimensioni e importanza.
2.3. Non rileva che l'associazione culturale-religiosa ricorrente quale, ente esponenziale, abbia o meno il “monopolio” delle attività religiose e non rappresenterebbe l’intera comunità musulmana. È infatti dato di comune esperienza che non tutte le religioni sono organizzate, come la Chiesa cattolica, secondo una struttura piramidale con una autorità di vertice, e che anzi in ordinamenti democratici come il nostro il pluralismo delle associazioni rappresentative di una data realtà sociale è del tutto normale e fisiologico. Restringere quindi la legittimazione ai soli gruppi sociali organizzati in via unitaria significherebbe quindi, in fatto, negare la tutela giurisdizionale ad un vasto insieme di interessi.

3. Termine per la conclusione del procedimento di approvazione del PGT in base alla legislazione regionale lombarda. Applicabilità dell'art. 155 c.p.c. ai termini di conclusione del procedimento amministrativo.
3.1. In base all’art. 13, comma 7, L.R. Lombardia n. 12/2005 la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici è regolarmente conclusa allorquando la delibera di approvazione delle controdeduzioni e di approvazione del PGT intervenga entro i prescritti novanta giorni “dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni”, che a sua volta, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 13 è di trenta giorni dal deposito.
3.2. Qualora il termine indicato dall'art. 13, comma 7, L.R. Lombardia n. 12/2005 per la presentazione di osservazioni al PGT scade in giorno festivo, esso è prorogato in base al disposto dell’art. 155 c.p.c., per cui il termine che scade in un giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. Si tratta infatti di norma del tutto generale sul computo dei termini, non certo specifica del solo processo civile: esattamente in termini, di recente, C.d.S. sez. VI 7 settembre 2012 n°4752, che evidenzia come la regola sia posta anche da altre norme, l’art. 2963 c.c. in tema di prescrizione e l’art. 1187 c.c. in tema di obbligazioni.

4. Piano dei servizi ex art. 7 della L.R. Lombardia n. 12/2005. Servizi ricompresi. Servizi religiosi a favore di confessioni diverse da quella cattolica.
4.1. Il Piano dei servizi, ai sensi dell’art. 7 della L.R. Lombardia n. 12/2005 è una delle articolazioni del PGT. Ai sensi degli artt. 71 e 72 della stessa L.R. Lombardia n. 12/2005, fanno parte dei “servizi” che il relativo Piano deve considerare anche le “attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi”, da pianificare valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all’articolo 70 L.R. n. 12/2005. 
4.2. L'art. 70 L.R. n. 12/2005 considera confessioni religiose le cui istanze vanno valutate non solo la Chiesa cattolica, ma anche tutte le altre “confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall’ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell’ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali”. È poi del tutto manifesto che tali caratteri si riconoscono in una religione diffusa a livello mondiale come l’Islam.

5. (segue): finalità delle convenzioni tra Comuni e enti esponenziali di confessioni religiose ex art. 70 L.R. Lombardia n. 12/2005.
5.1. L'art. 70 L.R. Lombardia n. 12/2005 richiama anche una “previa convenzione” fra le associazioni ed il Comune interessato, richiamo che però va interpretato in senso conforme alle norme che nel nostro ordinamento garantiscono la libertà di culto, ovvero l’art. 19 Cost., l’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, esecutiva in Italia per la l. 4 agosto 1955 n°848 e l’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, o Carta di Nizza, 7 dicembre 2000, che come è noto ha ora il medesimo valore giuridico dei Trattati europei, ai sensi dell’art. 6 del Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007. 
5.2. L'art. 70 L.R. n. 12/2005 17 va interpretato nel senso che la stipula di una convenzione fra associazioni religiose e Comuni deve ritenersi richiesta per realizzare opere con “contributi e provvidenze” pubblici, non già semplicemente per essere presi in considerazione come realtà sociale ai fini della programmazione dei servizi religiosi, perché a pensarla altrimenti ogni Comune potrebbe scegliere in modo discrezionale di promuovere o avversare una qualche confessione religiosa rispetto ad altre.

6. Irragionevolezza del Piano dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. Lombardia n. 12/2005 nella parte in cui non tiene conto di confessioni religiose diverse da quella cattolica.
Laddove risulti che un comune, nel redigere il Piano dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. Lombardia n. 12/2005, abbia considerato soltanto i servizi religiosi collegati alla Chiesa cattolica, a dispetto della presenza di comunità di cittadini appartenenti ad altra fede religiosa, va annullata la delibera di approvazione del PGT, nella parte in cui omette di apprezzare, attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante realtà sociali espressione di religioni non cattoliche (in ispecie islamiche), esistano nel Comune, di valutare le loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel Piano dei servizi.

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 1, 28 dicembre 2013, n. 01176
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