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Progetto cohousing: cause di esclusione

Igiene e sanità Servizi pubblici

Sulla non configurabilità del “cohousing” nelle strutture sanitarie private nell’ipotesi di erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, Sentenza Breve 3 febbraio 2022, n. 01286

Premassima

Laddove la residenza delle persone anziane sia destinata in tutto o in parte all’erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno da parte di terzi, i quali provvedono seppur parzialmente all’organizzazione dell’ambiente, dovrà necessariamente escludersi la figura del “cohousing”. Quest’ultimo, difatti, ricorre qualora in ragione dell’aiuto reciproco, dei rapporti di buon vicinato, dell’incoraggiamento della socialità, della riduzione della complessità della vita, della riduzione dei costi di gestione delle attività quotidiana, della migliore organizzazione della vita con connessa diminuzione dei fattori di stress.

Principio

Il Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha esaminato la figura del cohousing definendola una forma non regolamentata di convivenza tra persone, le quali decidono di risiedere stabilmente in un’unica unità immobiliare condividendone gli spazi comuni senza che, tuttavia, intercorra alcun vincolo o legame di parentela tra le medesime.

All’uopo, la nuova fattispecie seppure non ancora provvista di normativa ad hoc, rappresenta un fenomeno spontaneo di aggregazione, che non si configura quando la convivenza venga intermediata da una organizzazione terza che si fa carico anche di erogare prestazioni specifiche dei servizi sociali, nelle ipotesi in cui vi siano persone anziane non del tutto autosufficienti.

Peraltro, il Consesso ha sentenziato che in assenza di una specifica disciplina, la figura del cohousing vada ricondotta all’istituto civilistico della comunione del diritto di abitazione o di altro diritto sull’unità immobiliare. Quindi, al fine di individuare l’unicità di una fattispecie ordinaria di residenza assistita, caratterizzata dalla concomitanza o prevalenza funzionale di prestazioni tipiche dei servizi sociali, ne diviene che qualora i cohouser siano persone anziane occorrerà adottare maggiore riguardo all’interazione tra le obbligazioni dedotte in contratto. Ne consegue che si potrà identificare una forma di cohousing e logica inapplicabilità delle previsioni attinenti all’autorizzazione, nonché i requisiti previsti dalla legislazione regionale sulle residenze, soltanto quando le suddette obbligazioni siano riconducibili principalmente o esclusivamente alla regolazione delle spese comuni, che includano anche prestazioni accessorie ed eventuali da parte di terzi, laddove non prevalenti sulle prime.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, 3 febbraio 2022, n. 01286
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