Progetto cohousing: cause di esclusione
Igiene e sanità Servizi pubblici
Premassima
Principio
Il Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha esaminato la figura
del cohousing definendola una forma non regolamentata di convivenza tra
persone, le quali decidono di risiedere stabilmente in un’unica unità immobiliare
condividendone gli spazi comuni senza che, tuttavia, intercorra alcun vincolo o
legame di parentela tra le medesime.
All’uopo, la nuova fattispecie seppure non ancora provvista di normativa ad
hoc, rappresenta un fenomeno spontaneo di aggregazione, che non si
configura quando la convivenza venga intermediata da una organizzazione terza
che si fa carico anche di erogare prestazioni specifiche dei servizi sociali,
nelle ipotesi in cui vi siano persone anziane non del tutto autosufficienti.
Peraltro, il Consesso ha sentenziato che in assenza di una specifica
disciplina, la figura del cohousing vada ricondotta all’istituto civilistico
della comunione del diritto di abitazione o di altro diritto sull’unità immobiliare.
Quindi, al fine di individuare l’unicità di una fattispecie ordinaria di residenza
assistita, caratterizzata dalla concomitanza o prevalenza funzionale di
prestazioni tipiche dei servizi sociali, ne diviene che qualora i cohouser siano
persone anziane occorrerà adottare maggiore riguardo all’interazione tra le
obbligazioni dedotte in contratto. Ne consegue che si potrà identificare una
forma di cohousing e logica inapplicabilità delle previsioni attinenti all’autorizzazione,
nonché i requisiti previsti dalla legislazione regionale sulle residenze, soltanto
quando le suddette obbligazioni siano riconducibili principalmente o
esclusivamente alla regolazione delle spese comuni, che includano anche
prestazioni accessorie ed eventuali da parte di terzi, laddove non prevalenti
sulle prime.