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Progetti scolastici multidisciplinari: diritto all'assistenza e all'inclusione sociale.

Istruzione pubblica

Sull'illegittimità del diniego opposto all’istanza di definizione di un progetto individuale per un minore di età prescolare.
T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. 1, Sentenza 14 gennaio 2019, n. 00002

Premassima

1. In tema di istruzione pubblica ed in specie nell'ipotesi in cui una normativa regionale preveda in favore delle persone disabili la definizione di un progetto individuale di vita recante azioni ed interventi multidisciplinari diretti a soddisfare i bisogni  assistenziali  e di inclusione sociale  di quelle persone e delle loro famiglie, deve ritenersi illegittimo  il diniego opposto  all’istanza  di definizione  di un progetto individuale  per un minore di età prescolare, laddove lo stesso sia stato motivato assumendo che la struttura deputata a vagliare  la definizione dei progetti  in questione agisca in via sperimentale.

Principio

1. In tema di istruzione pubblica ed in specie nell'ipotesi in cui una normativa regionale preveda in favore delle persone disabili la definizione di un progetto individuale di vita recante azioni ed interventi multidisciplinari diretti a soddisfare i bisogni  assistenziali  e di inclusione sociale  di quelle persone e delle loro famiglie, deve ritenersi illegittimo  il diniego opposto  all’istanza  di definizione  di un progetto individuale  per un minore di età prescolare, laddove lo stesso sia stato motivato assumendo che la struttura deputata a vagliare  la definizione dei progetti  in questione agisca in via sperimentale.

Sul punto, il Collegio richiama all' attenzione il quadro normativo. Dapprima, il d.lgs. n. 502 del 1992, ove all’art. 1 è statuito espressamente che “il servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse”. In secondo luogo, il d.P.C.M. 12 gennaio 2017, nella misura in cui all’art. 22 stabilisce che “il servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità , con patologie in atto o esiti delle stesse percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici, e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. L’Azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale a domicilio”. Il sistema legislativo ut supra delineato, interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e dei giudici di merito configura, quindi, per la tutela della salute della persona e per l’assistenza ai disabili un sistema fondato, da un lato, sul diritto del soggetto affetto da disabilità a ricevere le cure in misura tale da assicurare il benessere e la qualità della vita e dall’altro lato, sull’obbligo per le strutture sanitarie ad erogare le prestazioni necessarie per conseguire le condizioni ottimali di salute della persona. Sicché il Collegio, alla luce di quanto osservato, nel caso di specie si è preoccupato di accertare se l’adozione di una misura di tipo sperimentale da parte della Regione della Valle d’Aosta che rimanda e comunque elude la richiesta di approntare un progetto individuale di vita, costituisca circostanza di fatto e di diritto idonea a giustificare o meno il diniego di definire il progetto assistenziale in parola. Dal quadro costituzionale e legislativo menzionato si rileva un favor verso l’Amministrazione di erogare le misure di sostegno affinché il disabile possa rimuovere o comunque diminuire le condizioni di handicap. A ciò va aggiunto che la giurisprudenza amministrativa, in riferimento alla questione de quo, ha più volte precisato che “una lettura sistematica delle disposizioni sulla tutela dei disabili induce ragionevolmente ad affermare che le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” (Cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2624 del 2017e2698 del 2017). In altri termini, dalle predette argomentazioni, il Consesso ritiene che rispetto alla fattispecie concreta in esame, sull’Amministrazione incombe per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei disabili uno specifico, inderogabile dovere di agere, il quale deve atteggiarsi come utile strumento per il raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva delle prestazioni assistenziali.

T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. 1, 14 gennaio 2019, n. 00002
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