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Procura alle liti

Giustizia amministrativa

Ricorso al Giudice Amministrativo. Contenuto. Procura alle liti. Onere di indicazione. Allegazione al ricorso di una procura speciale indicante altro difensore e sottoscritta dallo stesso. Errore materiale. Scusabilità
T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, Sentenza 3 giugno 2014, n. 00255

Principio

Ricorso al Giudice Amministrativo. Contenuto. Procura alle liti. Onere di indicazione. Allegazione al ricorso di una procura speciale indicante altro difensore e sottoscritta dallo stesso. Errore materiale. Scusabilità.

1. La scrittura di un ricorso deve essere conforme alle regole disciplinanti il relativo processo, che costituisce un principio generale (Cass. Civ. III, n. 10244/2014). In base al cpa (D.Lgs. n. 104/2010), il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere fondato su motivi specifici, senza alcuna incertezza sulle persone o sull’oggetto della domanda.
2. Per quanto concerne i difensori l’art. 44 del cpa, nell’indicare il contenuto del ricorso, al punto g) richiede la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, oppure del difensore con indicazione della procura speciale.
3. Nelle ipotesi in cui il ricorso risulti firmato da difensore che specifichi in epigrafe il possesso del mandato, ma rechi in calce una procura conferita ad altro difensore non si ha nullità se l'errore è riconoscibile e scusabile (nella specie risultavano scambiate le procure sottoscritte a distinti difensori per due autonomi ma identici ricorsi).
4. Perché il ricorso al GA sia nullo (art.44, n.1, lett. a-b, cpa) deve mancare la sottoscrizione, che vi è, ed esservi incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda, il che non risulta quando l'atto introduttivo del giudizio contenga anche tutti gli elementi identificativi dei difensori (art. 40 n. 1 lett. a, cpa). 
5. In tema di nullità del ricorso introduttivo di giudizio amministrativo, per quanto attiene al rinvio esterno al cpc, l’art. 39 cpa, lo limita alle ipotesi “non disciplinate dal cpa”, che, invero, come illustrato, ha una disciplina esaustiva del contenuto del ricorso e della sua nullità, la quale rende superfluo ogni soccorso dell’art. 163 cpc, cui, peraltro, si rifà, con i dovuti ad adattamenti, l’art. 40 cpa. Entrambe le norme, infatti, per quel che concerne il difensore, postulano l’indicazione del nome e cognome, nonché della procura.
6. Il mandato speciale, per rendere valido il ricorso, deve essere “indicato” come esistente o meno; l’allegazione si pone, pertanto, come un quid pluris attraverso l’esibizione, spontanea e/o richiesta, che, se erronea rispetto alla procura effettivamente rilasciata ex ante, può essere sempre corretta, documentandone la sua effettiva esistenza e superando l’errore materiale di scambio che, nel caso in esame, è intervenuto tra due ricorsi, aventi stessi difensori e sono stati contestualmente proposti.
7. Deve ritenersi consentito al difensore, avvedutosi dell’errore di allegazione della procura speciale alle liti recante l'indicazione di un avvocato diverso da quello che ha sottoscritto il ricorso, depositare un mandato speciale di conferma e ratifica, attestandone il suo preventivo rilascio (nella specie la procura speciale era allegata ad altro coevo e identico ricorso al T.A.R.).
8. L’errore materiale è, per su natura, correggibile e non importa alcuna nullità, rappresentando una irregolarità in esibendo (nella specie - osserva il T.A.R. - l'errore aveva trovato la sua causa occasionale nel fatto che le procure fossero state scambiate tra due ricorsi redatti in contestuale, aventi stesso oggetto, un identico destinatario e medesimi difensori, cui era sfuggito il controllo finale; l’intentio litis delle parti è, invero, fuori discussione, al pari della investitura dei difensori).

T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, 3 giugno 2014, n. 00255
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