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Processo amministrativo telematico: la sottoscrizione del ricorso con firma PAdES-BASIC.

Elezioni Giustizia amministrativa

Sulla sottoscrizione del ricorso con firma PAdES-BASIC, anziché PAdES-BES, come statuito dall’art. 24 del C.A.D.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 5 febbraio 2018, n. 00744

Premassima

1. In ordine al processo amministrativo telematico, si rileva che la sottoscrizione del ricorso con firma PAdES-BASIC, anziché PAdES-BES, come statuito dall’art. 24 del C.A.D., richiamato dall’art. 9, D.P.C.M. n. 490/2016 e dal successivo art. 12, comma 6 dell’Allegato.

2. L’art. 1, comma 60, l. 7 aprile 2014, n. 56, ha carattere precettivo, con la conseguenza che non è possibile la candidatura di sindaci con meno di diciotto mesi di mandato residui.

Principio

1. In ordine al processo amministrativo telematico, si rileva che la sottoscrizione del ricorso con firma PAdES-BASIC, anziché PAdES-BES, come statuito dall’art. 24 del C.A.D., richiamato dall’art. 9, D.P.C.M. n. 490/2016 e dal successivo art. 12, comma 6 dell’Allegato.

In ordine al processo amministrativo telematico, si rileva che la sottoscrizione del ricorso con firma PAdES-BASIC, anziché PAdES-BES, come statuito dall’art. 24 del C.A.D., richiamato dall’art. 9, D.P.C.M. n. 490/2016 e dal successivo art. 12, comma 6 dell’Allegato costituisce difformità che, in applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., non si traduce in nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo. All'uopo osserva il Collegio che il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione. Sicché nel caso di specie non vi è nullità dell’appello e della procura alle liti, quando i relativi file sono stati sottoscritti con firma digitale PAdES-BASIC, anziché PadES-BES.

2. L’art. 1, comma 60, l. 7 aprile 2014, n. 56, ha carattere precettivo, con la conseguenza che non è possibile la candidatura di sindaci con meno di diciotto mesi di mandato residui.

Il Supremo Consesso ha osservato che la ratio iuris sottesa all’art. 1, comma 60, l. 7 aprile 2014, n. 56  - in forza del quale sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni - è quella di assicurare stabilità all’organo presidente della provincia, il quale è eletto tra i sindaci e cessa con il venir meno del mandato sindacale (comma 65). Sicché la finalità che la norma consente di conseguire è di evitare di dover ripetere le elezioni prima che sia trascorso il periodo di diciotto mesi, con ciò contenendo la frequenza delle tornate elettorali nonché diminuendo le risorse necessarie allo svolgimento delle competizioni e gli eventuali ulteriori inconvenienti presumibilmente connessi all’esistenza di una campagna elettorale c.d. permanente. In altri termini, la previsione del requisito è orientata dal principio di buon andamento dell’organizzazione amministrativa (art. 97 Cost.). A ciò si aggiunga che l’esistenza di un mandato sindacale residuo avente una durata minima costituisce indice presuntivo della permanenza di un legame con l’elettorato locale di cui il presidente è stato espressione, e con esso di rappresentatività politica. Quest'ultima può subire una compressione, la quale tuttavia a parere del Collegio risulterebbe comunque il frutto di una scelta del Legislatore, non irragionevole, sia alla luce delle finalità suindicate, sia considerando che si tratta di eleggere un organo provinciale c.d. di secondo livello. Quindi da ciò deriva che l’esplicazione della sovranità popolare e del principio democratico può ritenersi garantita a monte, nel corretto svolgimento delle elezioni degli organi comunali chiamati poi a loro volta a votare quelli provinciali.

Cons. St., Sez. 3, 5 febbraio 2018, n. 00744
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