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Processo amministrativo

Giustizia amministrativa

Il potere di qualificazione giuridica dell’azione del giudice amministrativo.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 24 aprile 2014, n. 02078

Principio

1. Il potere di qualificazione giuridica dell’azione del giudice amministrativo. 
Spetta al giudice la qualificazione giuridica dell’azione, potendo egli anche attribuire al rapporto giuridico dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non venga sostituita la domanda giudiziale, modificandone i fatti o fondandosi su una realtà fattuale diversa da quella allegata in giudizio e tale principio trova applicazione anche nel processo amministrativo, con la precisazione che in tale sede il potere del giudice deve essere esercitato nell’ambito e nei limiti dei motivi di censura sollevati dal ricorrente (principale ed eventualmente di quello incidentale).
2. Sull'obbligo di proporre l’impugnazione nelle forme previste per il tipo di domanda giudiziale così come qualificata dal giudice di primo grado. 
Il potere di qualificazione della domanda giudiziale è consentito solo al giudice di primo grado, così che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata (fermo restando poi il potere delle parti di censurare l’errore di giudizio relativo alla qualificazione della domanda con apposito motivo di gravame).
Di talché, qualora il giudice di primo grado abbia qualificato la domanda ivi proposta come esecuzione del giudicato, dovrà ritenersi irricevibile l’appello proposto nelle forme ordinarie, senza quindi rispettare la dimidiazione dei termini prevista per il giudizio di ottemperanza dall’art. 87 c.p.a..  

Cons. St., Sez. 5, 24 aprile 2014, n. 02078
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