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Procedure selettive comparative

Università e Enti di ricerca

Principi in tema di procedure selettive comparative per la copertura di un posto di ricercatore universitario
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 29 aprile 2013, n. 02330

Principio

1. Sul ricorso a strumenti telematici di lavoro collegiale da parte delle commissioni giudicatrici.
L’art. 4, comma 12, d.P.R. n. 117/2000, il quale dispone che “Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore”, non prevede alcun divieto di procedere ad autorizzazione preventiva e generale per l’uso di strumenti telematici, né tale modalità è in contrasto con lo scopo della semplificazione dell’attività amministrativa cui la norma è volta che, anzi, può essere più efficacemente raggiunto senza il ricorso ad autorizzazioni ripetute.

2. Sulla predeterminazione dei criteri di valutazione da parte delle commissioni giudicatrici.
L’art. 4, comma 1, d.P.R. n. 117/2000 nel disporre che “Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati”, elenca, nei commi 2 e 3, i criteri per la valutazione e specifica, nel comma 4, i titoli comunque da valutare, con previsione ampia e puntuale e perciò anche idonea rispetto ai diversi settori scientifici. A fronte di ciò ne consegue che è legittimo per la Commissione limitarsi a richiamare in toto i criteri di valutazione fissati dal regolamento e farne diretta applicazione, senza introdurre subcriteri né aggiungere ulteriori criteri rispetto a quelli normativamente fissati. Ciò in quanto i criteri di cui all'articolo 4 risultano già sufficientemente prescrittivi e dettagliati da costituire idonea traccia operativa su cui incardinare l'operato della Commissione e in quanto la norma delinea l'introduzione di criteri suppletivi come mera facoltà e non come obbligo per la Commissione (nello stesso senso v. Cons. St., Sez. VI, 23 maggio 2012, n. 2999).

3. Sulla rilevanza del c.d. impact factor.
L'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 117/2000, nelle sue varie lettere, va inteso come un elenco di criteri, di valutazione delle pubblicazioni scientifiche (e del "curriculum"), posti in ordine decrescente di importanza. Sicché, una volta valutati, da parte della commissione, l'originalità ed innovatività" dell'opera (lett. a), l'"apporto individuale del candidato" (lett. b), la "congruenza con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare" (lett. c), può essere assorbita la valutazione della diffusione dell'opera (lett. d), siccome ininfluente a modificare il giudizio già espresso in base ai criteri delle precedenti lettere a), b), c) (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6209) e, quanto alla rilevanza dell’indice dello “impact factor”, che esso rappresenta uno dei criteri di valutazione, ma non certo l'unico o principale criterio al quale la commissione debba attenersi” dovendo, ai sensi del medesimo art. 4 del d.P.R. n. 17 del 2000, essere espresso “un giudizio sulla qualità intrinseca delle pubblicazioni che non può determinarsi solo sulla base di un fattore astratto quale l'impact factor  (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3561).

Cons. St., Sez. 6, 29 aprile 2013, n. 02330
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