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Procedure di reclutamento dei professori universitari

Concorsi pubblici Università e Enti di ricerca

Sulla determinazione dei criteri di valutazione dei candidati nell’ambito delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza 24 luglio 2013, n. 01678

Principio

1. Sulla determinazione dei criteri di valutazione dei candidati nell’ambito delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori.
Atteso che l'art. 4 del d.P.R. 117/2000, nel disciplinare le procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, delinea nel dettaglio i criteri valutativi e le voci di valutazione di carattere – per così dire – ‘indefettibile’, è legittimo per la Commissione giudicatrice limitarsi a richiamare in toto i criteri di valutazione fissati da tale regolamento e farne diretta applicazione, senza introdurre sub-criteri né aggiungere ulteriori criteri rispetto a quelli normativamente fissati: e ciò in quanto i criteri di cui alla disposizione citata risultano già sufficientemente prescrittivi e dettagliati da costituire idonea traccia operativa su cui incardinare l’operato della Commissione e in quanto la norma delinea l’introduzione di criteri suppletivi come mera facoltà e non come obbligo per la Commissione.
2. Sui limiti di sindacabilità dei giudizi della Commissione giudicatrice.
I giudizi espressi dalle Commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso, seppure qualificabili come analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, sono pur sempre espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale ovvero l’attitudine dei candidati, di guisa che consegue che le stesse – attenendo a valutazioni tecniche nelle materie delle quali i componenti la Commissione sono esperti – non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un macroscopico sviamento logico od un palese errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà con evidenza rilevabile; elementi questi che non ricorrono nella fattispecie in cui il giudizio formulato dalla Commissione su un candidato sia centrato sul rilievo che la sua produzione scientifica fosse eccessivamente focalizzata su un determinato tema.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 24 luglio 2013, n. 01678
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