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Procedure di avanzamento a scelta

Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

Sulla compatibilità con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento delle procedure di avanzamento a scelta di Ufficiali delle Forze Armate. Sindacabilità delle valutazioni della CSA sia sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso relativo, sia sotto quello dell'eccesso di potere in senso assoluto
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1B, Sentenza 16 dicembre 2013, n. 10854

Principio

1. Sulla compatibilità con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento delle procedure di avanzamento a scelta di Ufficiali delle Forze Armate.
Nelle procedure d'avanzamento a scelta di ufficiali delle Forze Armate, la promozione è caratterizzata non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi; a tanto segue che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli. La procedura di avanzamento a scelta non è contrastante con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

2. Sindacabilità delle valutazioni della CSA sia sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso relativo, sia sotto quello dell'eccesso di potere in senso assoluto.
Il sindacato giurisdizionale sui giudizi di avanzamento degli ufficiali può essere condotto sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio ( documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988 n. 409; Cons. Stato: sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6522, 18 giugno 1998 n. 951 e 24 marzo 998 n. 495; sez. III, 21 maggio 1996 n. 726), sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2002, n. 6777, 8 luglio 1999 n. 1196 e 27 novembre 1997 n. 1328), ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera; resta comunque precluso al giudice amministrativo invadere l’ambito delle valutazioni di merito espresse dalla Commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze Armate, dovendo egli limitarsi ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio – esclusa ogni verifica della congruità del punteggio attribuito – trattandosi di attività afferente alla cd. discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli tali da comportare un “vizio della funzione” (vedi in particolare Cons. Stato, IV Sez., 18.3.1999 n. 256, con riferimento a “quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità in cui si manifesti il cattivo esercizio del potere amministrativo ... sì da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire").

3. (segue): limiti al sindacato giurisdizionale delle valutazioni delle CSA.
Nelle procedure di avanzamento a scelta, il giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro di palesi irrazionalità nell’assegnazione del punteggio agli ufficiali scrutinandi, tali da non richiedere sfumate analisi degli iscritti in quadro, ma emergenti ictu oculi per la loro macroscopica evidenza. L’incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono pertanto emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza.

4. (segue): in particolare il vizio di eccesso di potere in senso relativo.
Il vizio di eccesso di potere in senso relativo si sostanzia, nell’attribuzione all'ufficiale scrutinando di un giudizio prognostico ai fini dell’avanzamento della carriera significativamente peggiore rispetto a quella riconosciuta al contro interessato, nonostante dalla documentazione agli atti non scaturiscano elementi atti a differenziare in tale misura la valutazione delle doti professionali e dell’attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore. Sicché se ne deve concludere che tale diverso esito del procedimento valutativo sia riconducibile all’applicazione, da parte della competente Commissione, dei criteri di valutazione secondo un metro di valutazione eccessivamente restrittivo nei confronti del ricorrente ed altrettanto ingiustificatamente concessivo nei confronti del contro interessato, per i parigrado indicati; comportamento che assume valore sintomatico di eccesso di potere e che rende pertanto illegittimi i provvedimenti impugnati per palese disparità di trattamento.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1B, 16 dicembre 2013, n. 10854
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