Accedi a LexEureka

Procedura di stabilizzazione applicabile anche alle tipologie di contratto di lavoro flessibile.

Pubblico impiego

Sulla possibilità di applicabilità della procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, anche alle tipologie di contratto di lavoro flessibile.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3B, Sentenza Breve 19 ottobre 2018, n. 10158

Premassima

1. La procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 non è limitata ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ma opera anche con riguardo alle tipologie di contratto di lavoro flessibile.

Principio

1. La procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 non è limitata ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ma opera anche con riguardo alle tipologie di contratto di lavoro flessibile.

In tema di pubblico impiego il Collegio ha precisato che l’art. 20 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è aderente al principio sostanzialistico di assimilazione delle prestazioni svolte sulla base di un formale contratto di lavoro con quelle svolte invece, come nel caso di specie, sulla base di un contratto di assegno di ricerca, il quale in realtà configura comunque una prestazione d’opera contrassegnata da elementi di subordinazione, dalla continuità ed esclusività delle prestazioni e dall’impiego di mezzi ed attrezzature nella disponibilità del datore di lavoro nonché nella natura fissa della retribuzione, corrisposta oltretutto a cadenza determinate, solitamente mensili e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro e l’assoggettamento al potere direttivo di questi. Tali requisiti, invero, sono stati considerati dalla giurisprudenza maggioritaria utili ai fini di qualificare un rapporto asseritamente autonomo o di collaborazione, anche laddove sottenda una sostanziale subordinazione. In altri termini il Consesso ha chiarito che la procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 non è limitata ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ma opera anche con riguardo alle tipologie di contratto di lavoro flessibile, le quali possono, ai sensi del comma 2, del cit. art. 20, ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3B, 19 ottobre 2018, n. 10158
Caricamento in corso