Accedi a LexEureka

Procedura di screening

Ambiente, parchi e aree protette

È sostanzialmente un provvedimento di diniego l'atto con cui l'amministrazione sottopone un progetto alla procedura c.d. di screening di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 152/2006, negando l'esistenza delle ragioni addotte dall'istante per escludere la necessità dello screening stesso. Applicabilità dell'art. 10 bis legge n. 241/1990
T.A.R. Veneto, Sez. 3, Sentenza Breve 23 maggio 2013, n. 00747

Principio

1. È sostanzialmente un provvedimento di diniego l'atto con cui l'amministrazione sottopone un progetto alla procedura c.d. di screening di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 152/2006, negando l'esistenza delle ragioni addotte dall'istante per escludere la necessità dello screening stesso.
1.1. La procedura c.d. di screening di cui all'art. 20 ("Verifica di assoggettabilità") D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si sostanzia nella previsione di sottoporre determinati interventi astrattamente idonei a cagionare un rilevante impatto sull’ambiente a una verifica preliminare, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per l’esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Fin dal loro ingresso nel loro ordinamento, le procedure di V.I.A. e di screening, pur inserendosi sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un opera o di un intervento, sono state considerate da dottrina e giurisprudenza prevalenti come dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell’ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali; di conseguenza, gli atti conclusivi di dette procedure sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori (siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco).
1.2. La disciplina generale di cui all’art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 configura la procedura di verifica dell’assoggettabilità a V.I.A. come vero e proprio subprocedimento autonomo, caratterizzato da partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale, soggetto a pubblicazione.(cfr. CdS, n.1213/2009).
1.3. Nel caso di domanda ex art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 che obbligatoriamente debba essere introdotta ma il cui fine sia proprio quello di ottenerne la reiezione, secondo la formula del “vero che non”, quando cioè, a seconda della prospettazione della domanda, l’istante adduca ragioni per condurre all’esclusione della necessità di sottoposizione preliminare del progetto, ove l’amministrazione, nel riconoscere invece la sussistenza dei profili conducenti a detta valutazione previa, pronunci un sostanziale diniego sulla domanda presentata, il provvedimento impugnato si configura proprio come diniego.

2. Sull'applicazione dell'art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 quando la P.A. ritenga di sottoporre alla procedura di screening un progetto per il quale l'istante ritenga non necessaria la verifica di assoggettabilità.
2.1. La previsione di cui all’art.10 bis della legge n.241/90, introdotta dalla legge numero 15 del 2005, risponde all’esigenza di rendere noto prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole, nel caso di procedimenti a istanza di parte, l’avviso dell’amministrazione, onde consentire al soggetto che ha presentato istanza e che per tale ragione ha già effettuato una valutazione di proponibilità e di fondatezza della propria domanda, una volta a conoscenza delle ragioni ostative addotte dall’amministrazione stessa, di confutarle nell’ambito del procedimento amministrativo, se del caso modificando la domanda originaria o proponendo la stipula di accordi sostitutivi ex art.11 L.n 241/90, non riservando così l’unico momento di confronto alla sede giurisdizionale o giustiziale, come avveniva prima della novella, posto che avverso il provvedimento esplicito di diniego non esisteva alcun tipo di reazione se non quella che si traduceva nella proposizione di un ricorso. E che il legislatore miri al raggiungimento di tale fine discende da tutta la disposizione, la quale si applica a tutti i procedimenti a istanza di parte, esclusi quelli specificamente indicati dall’ultima parte dell’articolo, e in forza della quale si attua il travolgimento di alcuni dei principi essenziali del procedimento amministrativo, quale quello di certezza della durata del procedimento amministrativo stesso.
2.2. L'art. 10 bis legge n. 241/1990 prevede che la comunicazione dei motivi ostativi produca l’effetto di interrompere i termini del procedimento che ricominciano a decorrere o una volta pervenute le osservazioni da parte dell’istante, ovvero una volta scaduti i 10 giorni che ordinariamente vengono assegnati per la presentazione delle stesse osservazioni, e che devono essere intesi come termine indefettibile minimo. Il legislatore dunque non ha collegato l’interruzione del procedimento alla presentazione delle osservazioni – come ben avrebbe potuto fare, e come commendevolmente potrebbe oggi modificare la disposizione, evitando un inutile dilatarsi procedimentale, prevedendo poi un breve termine entro il quale concludere il procedimento con l’adozione dell’atto di diniego espresso nel caso di mancata presentazione -, ma alla semplice volontà dell’amministrazione di adozione di un atto negativo, sicché il termine procedimentale dipende ormai dal momento in cui viene inviato il preavviso di diniego, il quale, peraltro, risulta sconosciuto agli eventuali controinteressati procedimentali, i quali ben potrebbero essere stati, con le loro osservazioni, i “ responsabili” del previsto diniego, e quindi risulterebbero interessati a conoscere le eventuali confutazioni addotte dall’istante ( il nuovo termine, poi, potrebbe rilevare anche ai sensi dell’art.2 bis, escludendosi per tal modo il danno da ritardo, e ciò per volontà della sola amministrazione procedente).
2.3. In caso di mancata presentazione delle osservazioni ex art. 10 bis legge n. 241/1990, essendo stato il termine procedimentale interrotto, una eventuale diffida all’adozione del diniego espresso per una pronta impugnazione potrebbe forse – solo- oggi trovare copertura normativa nel nuovo disposto dell’articolo 31 del codice del processo amministrativo, laddove prevede l’azione in caso di inerzia o negli “altri casi previsti dalla legge”; in effetti non potrebbe parlarsi di inerzia significativa in senso stretto, pendendo ancora i termini procedimentali, ma potrebbe consentirsi la ridetta azione in caso di consapevole volontà di non presentar osservazioni proprio al fine di giungere alla celere adozione del provvedimento espresso, ove si dimostrasse l’irreparabilità del danno causato dall’inutile protrarsi del termine procedimentale nuovamente acquisito in forza del preavviso di diniego, e l’impossibilità di attesa dell’adozione nei nuovi termini – si pensi alla decadenza da richiesta di contributo ove privi di titolo da conseguirsi prima della proposizione della domanda e oggetto del diniego.
2.4. Il preavviso di diniego viene comunicato solo una volta ultimata l’istruttoria e va qualificato come una sorta di ultima spiaggia o di ultima possibilità offerta all’istante per convincere la P.A. della fondatezza della richiesta, di talché ben potrebbe avvenire che l’istante attenda proprio la comunicazione dei motivi ostativi per addurre le proprie osservazioni giustificative, nella consapevolezza dell’indefettibilità di tale momento procedimentale, risultando peraltro irrilevanti le acquisizioni infraprocedimentali ove non sostanziate nel preavviso di diniego, che costituisce a un tempo l’autolimite per la P.A. nell’individuazione delle ragioni del diniego – con derivata illegittimità del diniego fondato su ragioni diverse da quelle contenute nel preavviso- e il paradigma cui le confutazioni dell’istante devono conformarsi.
2.5. Qualora il preavviso di motivi ostativi sia stato omesso, non può trovare applicazione l'art. 21 octies legge n. 241/1990. Affermare che il principio del raggiungimento dello scopo sia assorbente della violazione dell’art.10 bis significa pretermettere, nel caso di atto a contenuto non vincolato, vale a dire quello contemplato dall’art. 21 octies, secondo comma, seconda parte, della legge n.241/90, il chiaro disposto normativo che consente la non annullabilità – da parte del giudice ma non da parte dell’amministrazione, mercè il richiamo all’intero art.21 octies e non al solo primo comma contenuto nell’art.21 nonies L. n.241/90 - dell’atto in caso di ineluttabilità della adozione - e del suo contenuto- dimostrata tuttavia dalla p.a. costituita in giudizio. Affermare che il legislatore abbia voluto sostanzialmente normativizzare il principio giurisprudenziale significa negare la significativa circostanza che l’effetto sanante si abbia solo nel caso in cui sia la stessa amministrazione costituendosi in giudizio a dimostrare “che il provvedimento non avrebbe – rectius: sarebbe- potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
2.6. Viola l'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, numero 241, la Amministrazione procedente, qualora il provvedimento di assoggettamento al c.d. screening non sia stato previamente oggetto di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi della medesima disposizione.

T.A.R. Veneto, Sez. 3, 23 maggio 2013, n. 00747
Caricamento in corso