Procedimento di concertazione: previsione di vincoli ex art. 715 cod. nav. nelle zone aeroportuali
Ambiente, parchi e aree protette Urbanistica e edilizia
Premassima
Ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 715 cod. nav. e dalla
concertazione tra Enac e Comune, i vincoli stabiliti nelle zone di interesse aeroportuali
rappresentano uno strumento urbanistico finalizzato alla tutela del territorio
limitrofo agli aeroporti, intesi funzionalmente come misure conformative insite
nel territorio e previste discrezionalmente, in relazione delle rispettive
competenze, dall’Enac e dal pianificatore comunale. Quindi non trattandosi di
vincoli la cui natura determini ex lege l’inedificabilità assoluta, si potrà
validamente consentire ai destinatari di conoscere i limiti imposti sulle
proprie aree e pertanto conformare il territorio per mezzo dell’esclusivo
recepimento delle misure dell’organo competente, ossia il Consiglio comunale.
Principio
Il Collegio ha precisato che il
disposto di cui all’art. 715 cod. nav. rubricato “Valutazione di rischio delle
attività aeronautiche”, in seguito al testo introdotto dall’art. 3, d.lgs. n.
96 del 2005, prevede:
“1. Al fine di ridurre il rischio
derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio
limitrofo agli aeroporti, l’ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare
la valutazione dell’impatto del rischio.
2. Nell’esercizio delle proprie funzioni
di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto
della valutazione di cui al primo comma”.
La norma succitata è stata
introdotta quale strumento di tutela al fine di stabilire, anche dal punto di
vista della pianificazione territoriale, gli eventuali rischi generati dall’attività
di volo nelle zone confinanti a determinati aeroporti ubicati in prossimità di
insediamenti abitativi.
Difatti, la Policy di attuazione
dell’art. 715 cod. nav. dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile precisa che:
“la presenza di un aeroporto rappresenta infatti da un punto di vista socio-economico
un indubbio beneficio per il territorio in cui è inserito anche se va comunque
considerato che le aree ad esso limitrofe sono esposte al rischio derivante da
un eventuale incidente aereo. Sebbene la probabilità che si verifichi un
incidente nelle vicinanze dell’aeroporto è oggi molto bassa, va comunque
mitigata l’involontaria esposizione della stessa area al rischio derivante da
incidenti aeronautici. I livelli di rischio vanno quindi identificati
soprattutto intorno ai grandi aeroporti e nei casi in cui l’aeroporto stesso
sia inserito in contesti densamente urbanizzati”.
ENAC ha predisposto tale Policy di attuazione
nel gennaio del 2010 in esecuzione dell’art. 715 cod. nav., per garantire un
adeguato e uniforme livello di tutela all’interno delle aree esterne agli aeroporti
comprese nelle curve di isorischio, le quali misure si espletano tramite la limitazione
del carico antropico e l’individuazione delle attività non compatibili con il
livello di rischio associato all’attività di volo che si svolge sull’aeroporto
di interesse.
Inoltre, nelle aree definite “ad
alta tutela”, vale dire nelle superfici ricomprese all’interno nella curva di isorischio
con valore di 1x10-4, sono disposti livelli di protezione rafforzati,
attraverso un “rigido e rigoroso controllo dell’edificazione esistente
prevedendo sia la demolizione degli edifici presenti sia politiche di
regressione da attuarsi in tempi successivi, quali politiche di
delocalizzazione delle cubature esistenti, cambi di destinazione d’uso, ecc. In
tale area, inoltre, non vengono consentite nuove urbanizzazioni ed edificazioni”.
Si precisa, altresì, la sussistenza
di aree definite “interne” (curve di isorischio con valori 1x10-5) e “intermedie”
(curve con valori 1x10-6), in tal caso “le policies analizzate sono orientate
al mantenimento dell’esistente; viene invece regolata la realizzazione di nuove
edificazioni in considerazione della loro destinazione d’uso”.
Per le suddette aree si prevede che “le opere esistenti non sono oggetto di intervento e possono essere previste misure di contenimento. Per quanto riguarda la realizzazione di nuova funzione non residenziale la stessa deve essere caratterizzata da tipologie costruttive e destinazioni d’uso che prevedono la presenza di un modesto numero di persone. Quanto sopra va comunque sempre verificato in rapporto ai livelli di carico antropico già presenti allo stato attuale”. Mentre non sono oggetto di attuazione della Policy le aree “esterne” (curva con valori 1x10-6) in quanto il rischio aggiuntivo derivante dalle attività aeronautiche non è rilevante.
In considerazione di tali adeguamenti, poiché “ENAC comunica ai Comuni l’avvio del processo di valutazione e, a conclusione dello studio, i risultati dello stesso, dando contemporaneamente inizio alla fase di concertazione per l’attuazione della policy. Il gestore aeroportuale assume un ruolo attivo nel processo di valutazione, fornendo all’ENAC i dati di input del modello che caratterizzano l’operatività dell’aeroporto in esame. A conclusione della valutazione il gestore riceve dall’ENAC lo studio completo. Le misure di tutela del territorio vengono definite e programmate in un percorso di concertazione tra ENAC ed i Comuni; la taratura di tali misure avviene sulla base di valutazioni che tengono conto delle realtà territoriali presenti, delle loro caratteristiche funzionali e di destinazioni d’uso. A conclusione della fase di concertazione il Comune procede alla modifica degli strumenti urbanistici vigenti sul territorio”, si deduce pertanto che l’attività della Policy consiste in un iter processuale diretto a valutare i livelli di rischio e di attuazione delle necessarie misure di tutela attuata dal lavoro congiunto tra Enac, Comuni e gestori aeroportuali.