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Procedimento di concertazione: previsione di vincoli ex art. 715 cod. nav. nelle zone aeroportuali

Ambiente, parchi e aree protette Urbanistica e edilizia

Sui vincoli disposti in concertazione tra Enac e comune nelle zone di interesse aeroportuali ai sensi dall’art. 175 del cod. nav.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 2, Sentenza 22 marzo 2021, n. 00751

Premassima

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 715 cod. nav. e dalla concertazione tra Enac e Comune, i vincoli stabiliti nelle zone di interesse aeroportuali rappresentano uno strumento urbanistico finalizzato alla tutela del territorio limitrofo agli aeroporti, intesi funzionalmente come misure conformative insite nel territorio e previste discrezionalmente, in relazione delle rispettive competenze, dall’Enac e dal pianificatore comunale. Quindi non trattandosi di vincoli la cui natura determini ex lege l’inedificabilità assoluta, si potrà validamente consentire ai destinatari di conoscere i limiti imposti sulle proprie aree e pertanto conformare il territorio per mezzo dell’esclusivo recepimento delle misure dell’organo competente, ossia il Consiglio comunale.

Principio

Il Collegio ha precisato che il disposto di cui all’art. 715 cod. nav. rubricato “Valutazione di rischio delle attività aeronautiche”, in seguito al testo introdotto dall’art. 3, d.lgs. n. 96 del 2005, prevede:

1. Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l’ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell’impatto del rischio.

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma”.

La norma succitata è stata introdotta quale strumento di tutela al fine di stabilire, anche dal punto di vista della pianificazione territoriale, gli eventuali rischi generati dall’attività di volo nelle zone confinanti a determinati aeroporti ubicati in prossimità di insediamenti abitativi.

Difatti, la Policy di attuazione dell’art. 715 cod. nav. dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile precisa che: “la presenza di un aeroporto rappresenta infatti da un punto di vista socio-economico un indubbio beneficio per il territorio in cui è inserito anche se va comunque considerato che le aree ad esso limitrofe sono esposte al rischio derivante da un eventuale incidente aereo. Sebbene la probabilità che si verifichi un incidente nelle vicinanze dell’aeroporto è oggi molto bassa, va comunque mitigata l’involontaria esposizione della stessa area al rischio derivante da incidenti aeronautici. I livelli di rischio vanno quindi identificati soprattutto intorno ai grandi aeroporti e nei casi in cui l’aeroporto stesso sia inserito in contesti densamente urbanizzati”.

ENAC ha predisposto tale Policy di attuazione nel gennaio del 2010 in esecuzione dell’art. 715 cod. nav., per garantire un adeguato e uniforme livello di tutela all’interno delle aree esterne agli aeroporti comprese nelle curve di isorischio, le quali misure si espletano tramite la limitazione del carico antropico e l’individuazione delle attività non compatibili con il livello di rischio associato all’attività di volo che si svolge sull’aeroporto di interesse.

Inoltre, nelle aree definite “ad alta tutela”, vale dire nelle superfici ricomprese all’interno nella curva di isorischio con valore di 1x10-4, sono disposti livelli di protezione rafforzati, attraverso un “rigido e rigoroso controllo dell’edificazione esistente prevedendo sia la demolizione degli edifici presenti sia politiche di regressione da attuarsi in tempi successivi, quali politiche di delocalizzazione delle cubature esistenti, cambi di destinazione d’uso, ecc. In tale area, inoltre, non vengono consentite nuove urbanizzazioni ed edificazioni”.

Si precisa, altresì, la sussistenza di aree definite “interne” (curve di isorischio con valori 1x10-5) e “intermedie” (curve con valori 1x10-6), in tal caso “le policies analizzate sono orientate al mantenimento dell’esistente; viene invece regolata la realizzazione di nuove edificazioni in considerazione della loro destinazione d’uso”.

Per le suddette aree si prevede che “le opere esistenti non sono oggetto di intervento e possono essere previste misure di contenimento. Per quanto riguarda la realizzazione di nuova funzione non residenziale la stessa deve essere caratterizzata da tipologie costruttive e destinazioni d’uso che prevedono la presenza di un modesto numero di persone. Quanto sopra va comunque sempre verificato in rapporto ai livelli di carico antropico già presenti allo stato attuale”. Mentre non sono oggetto di attuazione della Policy le aree “esterne” (curva con valori 1x10-6) in quanto il rischio aggiuntivo derivante dalle attività aeronautiche non è rilevante.

In considerazione di tali adeguamenti, poiché “ENAC comunica ai Comuni l’avvio del processo di valutazione e, a conclusione dello studio, i risultati dello stesso, dando contemporaneamente inizio alla fase di concertazione per l’attuazione della policy. Il gestore aeroportuale assume un ruolo attivo nel processo di valutazione, fornendo all’ENAC i dati di input del modello che caratterizzano l’operatività dell’aeroporto in esame. A conclusione della valutazione il gestore riceve dall’ENAC lo studio completo. Le misure di tutela del territorio vengono definite e programmate in un percorso di concertazione tra ENAC ed i Comuni; la taratura di tali misure avviene sulla base di valutazioni che tengono conto delle realtà territoriali presenti, delle loro caratteristiche funzionali e di destinazioni d’uso. A conclusione della fase di concertazione il Comune procede alla modifica degli strumenti urbanistici vigenti sul territorio”, si deduce pertanto che l’attività della Policy consiste in un iter processuale diretto a valutare i livelli di rischio e di attuazione delle necessarie misure di tutela attuata dal lavoro congiunto tra Enac, Comuni e gestori aeroportuali. 

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 2, 22 marzo 2021, n. 00751
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