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Procedimento amministrativo

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sulla inidoneità dell’eccesso di "consultazione" a determinare un vizio dell'istruttoria procedimentale
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 29 aprile 2013, n. 02343

Principio

1.Sulla inidoneità dell’eccesso di "consultazione" a determinare un vizio dell'istruttoria procedimentale.
L’eccesso di “consultazione” (il fatto ciò che l’Amministrazione procedente chieda pareri non previsti o non imposti) non determina un vizio dell’istruttoria, ma, al contrario, ne arricchisce i contenuti. Tale modus procedendi, pertanto, non è di per sé sufficiente ad inficiare la legittimità del provvedimento che risulti nel suo contenuto dispositivo sostanzialmente corretto. 

2. Sulla inidoneità dell’erronea qualificazione giuridica dei pareri acquisiti dalla P.A. nel corso dell'istruttoria ad inficiare la validità del provvedimento finale.
Ugualmente non vale ad inficiare la legittimità del provvedimento finale la semplice circostanza che in sede di risposta alle osservazioni presentate dal ricorrente in seguito al preavviso di rigetto, detti pareri siano stati erroneamente indicati come pareri obbligatori e vincolanti. Infatti, la motivazione del provvedimento non è inficiata solo perché l’Amministrazione erra nella qualificazione giuridica della fattispecie o nella individuazione delle norme giuridiche di riferimento. Ciò che è essenziale è che sia corretta e trasparente la ricostruzione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che giustificano l’esercizio del potere e che vi sia corrispondenza tra le ragioni del provvedimento negativo e il tipo di potere (e di interesse pubblico) che l’Amministrazione è chiamata ad esercitare (e a tutelare).

Cons. St., Sez. 6, 29 aprile 2013, n. 02343
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