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Principio di separazione tra funzioni di gestione e funzioni politiche e di indirizzo

Enti locali Pubblico impiego

Sui limiti entro cui sono ammissibili deroghe ai principi di necessaria separazione tra funzioni di gestione e funzioni politiche e di indirizzo di cui al D.lgs. 267/2000
T.A.R. Basilicata, Sez. 1, Sentenza 8 aprile 2013, n. 00158

Principio

1. Sui limiti entro cui sono ammissibili deroghe ai principi di necessaria separazione tra funzioni di gestione e funzioni politiche e di indirizzo di cui al D.lgs. 267/2000.
1.1. L’art. 53 comma 23 L. n. 388/2000 disciplina l’ammissibilità di una deroga ai principi di necessaria separazione tra funzioni di gestione e funzioni politiche e di indirizzo di cui al D.lgs. 267/2000, consentendo che i componenti di un organo a cui spetta, di regola, la gestione dell’Ente locale (nella specie la Giunta Comunale) possano risultare assegnatari della responsabilità degli uffici e dei servizi di un Comune. 
1.2. L’applicabilità di detta disciplina derogatoria ed eccezionale è tuttavia subordinata alla sussistenza di alcuni presupposti, principalmente riconducibili alla necessità di operare un contenimento della spesa e, ciò, per quanto concerne i Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti. Nel perseguimento di detto intento l’art. 53 comma 23 sopra citato ha previsto la necessità che il contenimento della spesa sia “effettivo” e, ciò, nella parte in cui ha espressamente disciplinato l’obbligo che detto contenimento sia documentato ogni anno, con un’apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
1.3. Illegittimamente i componenti della Giunta Comunale esercitano funzioni riservate dalla legge alla dirigenza (nella specie annullamento in via di autotutela di titolo edilizio), quando nell’ambito dell’organico del Comune sia stata prevista la copertura del corrispondente ruolo dirigenziale. Ciò in quanto la giunta può conferire al sindaco il potere di gestire l'area tecnica, se nell'organico comunale difettino figure dotate di una professionalità specifica ed opportuna per la gestione di detta area.

T.A.R. Basilicata, Sez. 1, 8 aprile 2013, n. 00158
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