Principio di prevenzione nei regolamenti edilizi comunali
Edilizia residenziale pubblica
Premassima
Principio
Il Supremo Consesso ha specificato che ai sensi del combinato disposto degli
artt. 871, 872 e 83 cod. civ. si evince il cd. principio di prevenzione, in
virtù del quale il confinante che costruisce per primo gode di tre possibilità,
poiché può edificare: 1) rispettando una distanza dal confine pari alla metà di
quella imposta dal Codice civile; 2) sul confine; 3) a una distanza dal confine
inferiore alla metà di quella prescritta.
D’altronde, dovendo stabile se il principio de quo operi anche nell’ipotesi
in cui trovino applicazione le fonti di diritto pubblico, occorre precisare che
la portata “integrativa” dell’art. 36, d.lgs. n. 380 del 2001 non solo si
limita alle prescrizioni impositrici di una distanza minima, ma “si estende all’intero
impianto di regole e principi dallo stesso dettato per disciplinare la materia,
ivi compreso il meccanismo della prevenzione”.
Tuttavia, si aggiunge l’eventualità che i regolamenti locali escludano l’operatività
di tale meccanismo “prescrivendo una distanza minima delle costruzioni dal
confine o negando espressamente la facoltà di costruire in appoggio o in
aderenza”.