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Principio di prevenzione nei regolamenti edilizi comunali

Edilizia residenziale pubblica

Sulle tecniche di attuazione dei regolamenti edilizi comunali nell’ipotesi di violazione delle distanze e il cd. principio di prevenzione
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 21 luglio 2021, n. 05496

Premassima

Il principio di prevenzione opera anche qualora le norme tecniche di attuazione prescrivano la distanza minima di cinque metri dal confine. Inoltre, la prescrizione contenuta nelle suddette norme consente l’efficacia del già menzionato principio anche se pur non prevedendo un obbligo inderogabile di rispettare la distanza di cinque metri, tuttavia ammette talune deroghe.

Principio

Il Supremo Consesso ha specificato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 871, 872 e 83 cod. civ. si evince il cd. principio di prevenzione, in virtù del quale il confinante che costruisce per primo gode di tre possibilità, poiché può edificare: 1) rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal Codice civile; 2) sul confine; 3) a una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta.

D’altronde, dovendo stabile se il principio de quo operi anche nell’ipotesi in cui trovino applicazione le fonti di diritto pubblico, occorre precisare che la portata “integrativa” dell’art. 36, d.lgs. n. 380 del 2001 non solo si limita alle prescrizioni impositrici di una distanza minima, ma “si estende all’intero impianto di regole e principi dallo stesso dettato per disciplinare la materia, ivi compreso il meccanismo della prevenzione”.

Tuttavia, si aggiunge l’eventualità che i regolamenti locali escludano l’operatività di tale meccanismo “prescrivendo una distanza minima delle costruzioni dal confine o negando espressamente la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza”.

Cons. St., Sez. 6, 21 luglio 2021, n. 05496
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