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Principio del tempus regit actum nelle fasi procedimentali

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Contratti pubblici

Principio del "tempus regit actum". Legittimità degli atti amministrativi. Disciplina del procedimento amministrativo. Fase procedimentale. Jus superveniens. Appalti. Requisiti di partecipazione. Moralità professionale. Obbligo dichiarativo delle condanne riportate.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 11 novembre 2014, n. 05524

Principio

1. Principio del "tempus regit actum". Legittimità degli atti amministrativi. Disciplina del procedimento amministrativo. Fase procedimentale. Jus superveniens.
1.1. Costituisce principio generale costantemente predicato dalla pacifica giurisprudenza amministrativa quello per cui “la legittimità di un provvedimento amministrativo si deve accertare con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del "tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare ex post precedenti atti amministrativi”(Cons. Stato Sez. IV, 21-08-2012, n. 4583). 
La giurisprudenza civile di legittimità, a propria volta, ritiene il detto canone valutativo principio di imprescindibile applicazione (ex multis: Cass. civ. Sez. VI, 22-02-2012, n. 2672).
1.2. L'applicabilità delle norme nell'ambito del procedimento amministrativo è regolata dal principio "tempus regit actum", con la conseguenza che ogni atto o fase del procedimento trova disciplina nelle disposizioni di legge o di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza procedimentale (TAR Calabria, Catanzaro sezione I, 1 ottobre 2007, n. 1420). 
1.3. Lo "jus superveniens" è pienamente operativo con riguardo a procedimenti suddivisi in varie fasi coordinate, salvo che incida su situazioni giuridiche già consolidate (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 13-09-2012, n. 7732).

2. Appalti. Requisiti di partecipazione. Moralità professionale. Obbligo dichiarativo delle condanne riportate. 
Nelle gare d'appalto le valutazioni in ordine alla gravità delle eventuali condanne riportate dai concorrenti e la loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla amministrazione appaltante e non già ai concorrenti, i quali sono pertanto tenuti ad indicare tutte le condanne riportate, non potendo essi operare alcun "filtro" in sede di domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara, ciò implicando un giudizio inevitabilmente soggettivo inconciliabile con la finalità della norma di cui all'art. 38, punto 1, lett. 1), d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Cons. Stato Sez. IV, 25-03-2014, n. 1456, Cons. Stato Sez. IV, 22-03-2012, n. 1646 ).

Cons. St., Sez. 4, 11 novembre 2014, n. 05524
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