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Principio del tempus regit actum

Ambiente, parchi e aree protette Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sui limiti entro cui il legislatore può derogare al principio di irretroattività e sulla disciplina applicabile all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a seguito di silenzio assenso
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 11 aprile 2013, n. 01973

Principio

1. Limiti entro cui il legislatore può derogare al principio di irretroattività.
1.1. Il principio di irretroattività della legge, codificato dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, deve essere inteso come direttiva per il legislatore, il quale può derogarvi, con esclusione per i rapporti precedentemente sorti e già esauriti, cioè con il limite dei c.d. fatti compiuti.
1.2. Costituisce corollario del principio di irretroattività della legge che, quando questa sopravviene in un procedimento non concluso al momento della sua entrata in vigore, la relativa fase debba dalla stessa essere regolata.
1.3. Ogni deroga al principio della irretroattività della legge, nel senso di determinare l'applicazione della nuova disposizione anche al passato, deve risultare chiaramente dal suo contenuto, il quale deve enunciare la volontà del legislatore di imporre effetti retroattivi alla nuova norma, escludendone ogni altra. Solo una norma di mera interpretazione autentica di una precedente, che non ne innovi il contenuto normativo ma si limiti ad esplicitarne e chiarirne una delle possibili interpretazioni, può applicarsi al passato senza che possa configurarsi (Consiglio di Stato, ad. plen., 4 maggio 2012, n. 9) né la lesione di un legittimo affidamento né la violazione del principio di irretroattività e di certezza del diritto.

2. Disciplina applicabile all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a seguito di silenzio assenso.
2.1. In tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera a seguito di silenzio assenso, la domanda di adesione alla autorizzazione a carattere generale, emessa ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 3, comma 6°, D.Lgs. n. 128/2010, deve ritenersi accolta per silenzio assenso ed in base a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 272 D.Lgs. n. 152/2006 (sempre nella versione all’epoca vigente) detta autorizzazione sarebbe scaduta dopo quindici anni dalla emissione.
2.2. Illegittimamente pertanto l'Autorità preposta esige l'osservanza di autorizzazione generale successivamente emanata e recante la revoca della precedente a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/2010, poiché solo al procedimento non concluso al momento della entrata in vigore di una nuova normativa regolante la fattispecie questa è applicabile, non essendo enunciata nell'articolo 3, comma 6, D.Lgs. n.128/2010 la volontà del legislatore di imporre effetti retroattivi alla nuova regolamentazione prevista dal novellato comma 3 dell’art. 272 D.Lgs. n. 152/2006. Peraltro non può intendersi nel senso che le nuove disposizioni prevedano espressamente la possibilità di sostituire le autorizzazioni generali prima della loro scadenza, quella contenuta nel comma 2 di detto art. 272 nella versione novellata, laddove stabilisce che “In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori degli stabilimenti interessati comunicano ad altra autorità da questa delegata; è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione obbligatoria alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio”, atteso che essa è da ritenersi norma speciale, quindi di stretta interpretazione e non applicabile a fattispecie diverse da quella disciplinata da detta norma, di mancata adozione di detta autorizzazione nel prescritto termine.

Cons. St., Sez. 5, 11 aprile 2013, n. 01973
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