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Prestazioni lavorative in plus orario

Pubblico impiego

Remunerazione delle prestazioni lavorative in plus orario
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 11 ottobre 2013, n. 04994

Principio

Remunerazione delle prestazioni lavorative in plus orario

1. La posizione soggettiva del dipendente delle aziende sanitarie che abbia svolto attività in regime di “plus orario” viene qualificata dalla giurisprudenza alla stregua di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, per l'evidente presenza di poteri valutativi dell'Amministrazione, con la conseguenza che va escluso ogni automatismo ai fini della liquidazione del compenso (Cons. di Stato, Sez. V, n. 791 del 3 febbraio 2011; III Sez., n. 6287 del 10.12.2012). Difatti, ai sensi degli artt. 59 e ss. del DPR 348/1983, le attività svolte in regime di “plus orario” sono retribuibili nei limiti e con le modalità disciplinate dalla normativa contrattuale.
2. L’art. 64 del D.P.R. 348/1983 stabilisce un monte ore settimanale per ogni categoria di personale, sottintendendo la fissazione di un limite di spesa, e dispone che “il plus orario” concordato con le OO.SS. e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio. 
3. La retribuzione delle prestazioni in plus orario è subordinata alla necessaria copertura finanziaria dell'apposito fondo e che, pertanto, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, rimane del tutto irrilevante la pur intervenuta previa autorizzazione delle ore in plus orario da parte dell’amministrazione (Cons. St., Sez. V, 12.7.1996 n.862; Id., 17.9.1996 n.1139; Id., 30 settembre 2002, n. 5040; tra le più recenti, Id., n. 1259/2009 e 3807/2010; III, n. 6287 del 10.12.2012); le prestazioni eventualmente effettuate in eccedenza vanno, semmai, retribuite non già alla stregua del compenso incentivante, ma come ore di lavoro straordinario o ad altro titolo ove, beninteso, ne ricorrano le condizioni valutate dall’amministrazione (da ultimo questa Cons. Stato, Sezione III, 4 maggio 2012 n. 2565).
4. La copertura finanziaria costituisce un limite vincolante per la remunerazione delle prestazioni lavorative in plus orario in quanto la relativa attività deve essere retribuita esclusivamente attraverso la ripartizione dei fondi aventi siffatta destinazione, fermo restando che la programmazione delle ore di lavoro effettuabili avviene in via preventiva, in relazione alle finalità incentivanti perseguite, mentre il fondo da distribuire è costituito dall’apposito finanziamento regionale che viene determinato e reso disponibile solo a consultivo, onde solo in un secondo momento è reso conoscibile l’importo spettante a ciascun dipendente trattandosi appunto di una retribuzione incentivante, subordinata al raggiungimento di determinati livelli qualitativi e quantitativi di produttività (Cons. Stato, V, 12.7.1996 n.862, cit.). La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che la tesi secondo la quale il fondo per il pagamento dei compensi per il plus orario deve essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, esprime una giusta esigenza di buona amministrazione, ma non ha alcun rilievo giuridico, in quanto la normativa circoscrive la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul fondo in questione (Cons. Stato, V, 30 settembre 2002 cit.; V, 12 aprile 2005 n.1620; V, 5 febbraio 2007 n.436).
5. Non si determina l'automatica liquidazione, in favore del lavoratore, di un compenso in misura fissa e predeterminata, commisurata allo stipendio tabellare, per le ore di lavoro prestate in plus orario, essendo necessario lo svolgimento di una complessa ed articolata procedura che prevede, prima della liquidazione, una fase di preventivo controllo sulla effettiva maggiore produttività e una verifica sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni effettuate.

Cons. St., Sez. 3, 11 ottobre 2013, n. 04994
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