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Possesso dei requisiti di moralità ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006

Contratti pubblici

Sul possesso dei requisiti di moralità in capo al socio di società concorrente alla gara pubblica di appalto
T.A.R. Piemonte, Sez. 1, Ordinanza Sospensiva 5 aprile 2013, ord. n. 00149

Principio

1. Sul possesso dei requisiti di moralità in capo al socio di società concorrente alla gara pubblica di appalto.
1.1. In tema di possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 38, comma 1°, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006, alla luce dei recenti orientamenti espressi dal Consiglio di Stato, la ratio della normativa in questione è quella di garantire il rispetto sostanziale della sussistenza dei requisiti di moralità prescritti dal codice dei contratti a fronte di situazioni potenzialmente elusive.
1.2. Posto che, ai sensi dell'art. 38, comma 1°, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di moralità debbono essere posseduti, nel caso di società con meno di quattro soci, dal socio di maggioranza, è comunque tenuto a possederli il socio di società con più di quattro soci, quando, in virtù delle partecipazioni societarie in due o più società che detengono il capitale della società concorrente alla procedura di gara, si trovi sostanzialmente nella condizione di orientare e determinare le scelte sociali unilateralmente, pur essendo pacificamente gravato da condanne per gravi reati ostativi alla partecipazione a pubbliche gare (ex pluris, per una lettura dell’art. 38 rispettosa della ratio legis, Cds. Sez. VI. 513/2013).

T.A.R. Piemonte, Sez. 1, 5 aprile 2013, ord. n. 00149
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