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Porto d'armi

Caccia, pesca, protezione della fauna

Sui criteri di elaborazione del giudizio di affidabilità ai fini del rilascio o rinnovo della licenza di portare armi
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 29 luglio 2013, n. 03979

Principio

Sui criteri di elaborazione del giudizio di affidabilità ai fini del rilascio o rinnovo della licenza di portare armi.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi degli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 ( T.U.L.P.S. ), la licenza di portare armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati, quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto. Ai fini di tale giudizio di affidabilità, l’Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività i fatti di reato (o comunque anche vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale) concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi; ed invero, possibili, cattivi, usi dell’arma, di per sé incidenti sulla valutazione di affidabilità che l’Autorità è chiamata a compiere, ben possono temersi da un soggetto, che (come nel caso di specie) non risulta indenne da mende e non ha osservato, nel passato anche recente, una condotta di vita improntata alla osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico.

Cons. St., Sez. 3, 29 luglio 2013, n. 03979
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