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Porto d'armi

Sicurezza pubblica

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza 21 maggio 2013, n. 01330

Principio

Sull'inidoneità di un singolo episodio di oltraggio a pubblico ufficiale a supportare un giudizio di pericolosità sociale ai fini del divieto di detenzione del porto d'armi.

Il principio per cui la semplice denuncia di reato all'autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa sorreggere il giudizio di pericolosità sociale dell'interessato per l'ordine e la sicurezza pubblica e giustificare il divieto di detenzione del porto di arma per sopravvenuta inaffidabilità del titolare dell'autorizzazione di polizia trova eccezione nei casi di estrema gravità dei fatti denunciati, loro reiterazione, contiguità fisica tra denunciato e denunciante, attendibilità del denunciante, ossia in presenza di circostanze che, pur in attesa di un riscontro oggettivo da parte dell'Autorità Giudiziaria, appaiono idonee a supportare, per un ragionevole fine di cautela e prevenzione, un giudizio di pericolosità sociale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la cui valutazione può legittimamente fondarsi anche su considerazioni probabilistiche. Tali circostanze non possono tuttavia ritenersi ricorrenti nel caso di un singolo episodio di oltraggio a pubblico ufficiale.


T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 21 maggio 2013, n. 01330
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