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Porto d'armi e giudizio di affidabilità

Sicurezza pubblica

1. Rilascio del porto d'armi. Giudizio di affidabilità da parte dell'amministrazione. Pregiudizi penali. Riabilitazione. Irrilevanza. 2. Diniego del porto d'armi. Ricorso giurisdizionale. Sindacato del giudice. Limiti.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 14 novembre 2014, n. 05595

Principio

1. Rilascio del porto d'armi. Giudizio di affidabilità da parte dell'amministrazione. Pregiudizi penali. Riabilitazione. Irrilevanza. 
In tema di rilascio del porto d'armi, l'amministrazione ha un potere discrezionale di non autorizzare l’uso delle armi a soggetti ritenuti capaci di abusarne. Trattasi di un potere connotato da elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità per cui il potere è attribuito, ovverosia la tutela dell’ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione. L’amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità e della non affidabilità del richiedente al corretto uso delle armi, indipendentemente dalla formale estinzione di eventuali reati, con la conseguenza che la riabilitazione e l’estinzione del reato non sono decisive ai fini della positiva valutazione del diniego di rilascio della licenza o del relativo rinnovo, giacché l’autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività i fatti-reato concretamente avvenuti per desumerne la pericolosità o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi.

2. Diniego del porto d'armi. Ricorso giurisdizionale. Sindacato del giudice. Limiti. 
In tema di rilascio del porto d'armi, a norma degli art. 39 e 43 r.d. n. 773 del 1931 le licenze possono essere legittimamente negate alle persone ritenute capaci di abusarne, e la valutazione di un tale tipo di capacità non sconta, necessariamente, l’esistenza di precedenti penali in capo al richiedente, ben potendo basarsi su un giudizio probabilistico dedotto da circostanze di fatto, fermo restando che il sindacato sull’opportunità di concedere o meno la licenza si arresta, per il giudice, al limite della ragionevolezza (cfr. Cons. St., Sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121). Conseguentemente, avuto riguardo ai precedenti del ricorrente, qualora l’Amministrazione eserciti il suo potere discrezionale alla stregua dell’invocato parametro normativo, indicando fatti e circostanze in modo dettagliato e preciso e ricavandone un giudizio congruo di non sussistenza del requisito soggettivo dell’affidabilità, sulla base di una coerente e logica valutazione di elementi oggettivamente idonei, nel loro complesso, a fondare il provvedimento di diniego, alla luce della chiara ed univoca propensione dell’interessato ad una non episodica violazione delle regole in materia di uso affidabile delle armi.

Cons. St., Sez. 6, 14 novembre 2014, n. 05595
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