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Porti di rilievo regionale e interregionale

Porti

Riparto di attribuzioni tra Regioni e Comuni in materia di porti di rilievo regionale e interregionale
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, Sentenza 23 settembre 2013, n. 01900

Principio

Riparto di attribuzioni tra Regioni e Comuni in materia di porti di rilievo regionale e interregionale

1. La Riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione ha previsto, da un lato, l'attribuzione alle regioni della competenza legislativa concorrente in materia di «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione» (art. 117, terzo comma, della Costituzione; sentenza n. 378 del 2005); dall'altro, ha attribuito la generalità delle funzioni amministrative ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo comma, della Costituzione).
2. La Corte costituzionale, nella decisione n. 344 del 2007 ha ribadito che il nuovo sistema delle competenze, recato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), impedisce che possa attribuirsi attuale valenza precettiva all'inserimento formale del porto nel D.P.C.M. del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia. Il principio risulta ribadito anche dalle successive sentenze che reputano recessiva la tesi volta a cristallizzare l’ordine delle competenze sulla base all’ordinamento previgente alle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione, che attribuiva allo Stato ogni competenza deliberativa e gestoria in ordine all’area demaniale, in base al criterio dell’appartenenza del bene e non della destinazione funzionale del porto (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 322 del 2000, n. 90 del 2006, n. 255 del 2007, n. 344 del 2007, n. 412 del 2008).
3. Il riparto delle competenze operato dall’art. 105 d. lgs n. 112/98, modificato dall’art. 9 legge n. 88 del 2001, prevede che siano conferite alle Regioni le funzioni amministrative inerenti “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna e del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”, precisando, altresì, che “tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale…”aggiungendosi che “nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002”.
4. Nella Regione Campania, con la legge regionale 28 marzo 2002 n. 3 è stato disciplinato il riparto di funzioni tra i vari livelli di governo del territorio e con l’art. 6 è stato previsto che alla Regione spettano “le funzioni amministrative in materia di porti di rilievo regionale ed interregionale”, siano essi turistici o commerciali, con la precisazione che individuazione dei “porti turistici”, giusta indicazione emergente dal parere n. 767/2002 del Consiglio di Stato, può essere effettuata prescindendo da ogni attività di classificazione o catalogazione dei porti (Corte cost. sentenza n. 90 del 2006). I porti di rilievo regionale ed interregionale sono, quindi, stati individuati con delibera di Giunta regionale n. 1047/2008 (pubblicata sul BURC n. 27/2008).
5. In assenza di titoli autorizzatori rilasciati dall'amministrazione regionale sono illegittimi gli atti rilasciati dall'Amministrazione comunale ed intesi a legittimare l’uso esclusivo, il possesso e la detenzione qualificata dei beni demaniali marittimi e di quelli patrimoniali disponibili ed indisponibili nell’ambito di uno dei porti di rilievo regionale e interregionale, ancorché tali beni vengano dichiarati dal Comune quali beni demaniali e patrimoniali attratti al regime patrimoniale ex art. 29 Cod. Nav.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, 23 settembre 2013, n. 01900
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